Art. 5. Collaborazione in materia di compliance e applicazione delle disposizioni 1. Errori minori e amministrativi. Fatte salve eventuali ulteriori condizioni stabilite in un accordo tra autorita' competenti posto in essere in conformita' al paragrafo 6 dell'articolo 3, un'autorita' competente informa l'autorita' competente dell'altra Parte quando la prima autorita' competente ha ragione di ritenere che errori amministrativi o altri errori minori possano aver condotto alla comunicazione di informazioni inesatte o incomplete o aver provocato altre violazioni del presente Accordo. L'autorita' competente di tale altra Parte applica la propria legislazione interna (incluse le sanzioni ivi previste) per ottenere le informazioni corrette e/o complete o per rimediare alle altre violazioni del presente Accordo. 2. Grave non conformita': a) un'autorita' competente informa l'autorita' competente dell'altra Parte quando detta prima autorita' competente ha stabilito che sussiste una grave non conformita' agli obblighi di cui al presente Accordo relativamente ad un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nell'altra giurisdizione. L'autorita' competente di tale altra Parte applica il proprio diritto interno (comprese le sanzioni applicabili) per rimediare alla grave non conformita' descritta nella notifica; b) qualora, nel caso di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, tali azioni volte alla applicazione delle disposizioni non risolvono la non conformita' entro un periodo di 18 mesi successivi alla prima notifica della grave non conformita', gli Stati Uniti considerano l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione come un'istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del presente paragrafo. 3. Ricorso a fornitori terzi di servizi. Ciascuna Parte puo' consentire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di utilizzare fornitori terzi di servizi per adempiere agli obblighi loro imposti da una Parte, come previsti nel presente Accordo, ma la responsabilita' per tali obblighi resta in capo alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. 4. Prevenzione dell'elusione. Le Parti adottano le misure necessarie a evitare che le istituzioni finanziarie facciano ricorso a pratiche atte ad eludere gli obblighi di comunicazione richiesti dal presente Accordo.