(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
               Collaborazione in materia di compliance 
                  e applicazione delle disposizioni 
 
  1. Errori minori e amministrativi. Fatte salve eventuali  ulteriori
condizioni stabilite in un accordo tra autorita' competenti posto  in
essere in conformita' al paragrafo 6  dell'articolo  3,  un'autorita'
competente informa l'autorita' competente dell'altra Parte quando  la
prima  autorita'  competente  ha  ragione  di  ritenere  che   errori
amministrativi o altri  errori  minori  possano  aver  condotto  alla
comunicazione di informazioni inesatte o incomplete o aver  provocato
altre violazioni del presente Accordo. L'autorita' competente di tale
altra Parte applica  la  propria  legislazione  interna  (incluse  le
sanzioni ivi previste) per  ottenere  le  informazioni  corrette  e/o
complete o per rimediare alle altre violazioni del presente Accordo. 
  2. Grave non conformita': 
    a)  un'autorita'  competente   informa   l'autorita'   competente
dell'altra Parte quando detta prima autorita' competente ha stabilito
che sussiste una grave  non  conformita'  agli  obblighi  di  cui  al
presente Accordo relativamente ad un'istituzione  finanziaria  tenuta
alla comunicazione nell'altra giurisdizione.  L'autorita'  competente
di tale altra Parte applica il proprio diritto interno  (comprese  le
sanzioni  applicabili)  per  rimediare  alla  grave  non  conformita'
descritta nella notifica; 
    b) qualora,  nel  caso  di  un'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta alla comunicazione, tali azioni volte alla applicazione  delle
disposizioni non risolvono la non conformita' entro un periodo di  18
mesi successivi alla prima notifica della grave non conformita',  gli
Stati Uniti considerano  l'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta
alla comunicazione come un'istituzione finanziaria  non  partecipante
ai sensi del presente paragrafo. 
  3. Ricorso a  fornitori  terzi  di  servizi.  Ciascuna  Parte  puo'
consentire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione  di
utilizzare fornitori terzi di servizi  per  adempiere  agli  obblighi
loro imposti da una Parte, come previsti nel presente Accordo, ma  la
responsabilita' per tali obblighi  resta  in  capo  alle  istituzioni
finanziarie tenute alla comunicazione. 
  4.  Prevenzione  dell'elusione.  Le  Parti   adottano   le   misure
necessarie a evitare che le istituzioni finanziarie facciano  ricorso
a pratiche atte ad eludere gli obblighi  di  comunicazione  richiesti
dal presente Accordo.