Art. 5 Contabilita' e bilancio delle imprese ferroviarie 1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale. 2. Il bilancio, nelle componenti del conto economico e della situazione patrimoniale finanziaria, e' tenuto separato ed e' pubblicato, da un lato, per le attivita' connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci e, dall'altro, per le attivita' connesse con la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri. 3. Qualora siano erogati fondi pubblici per le attivita' relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essi devono figurare separatamente nella pertinente contabilita', a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, e non possono essere trasferiti alle attivita' relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o ad altre attivita'. 4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attivita' connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, sono tenuti separati i bilanci, nelle componenti del conto economico e della situazione patrimoniale finanziaria, e sono pubblicati, da un lato, per le attivita' connesse alla prestazione di servizi di trasporto e, dall'altro, per quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso a uno di questi due settori di attivita' non puo' essere trasferito all'altro e deve avere apposita evidenza contabile. 5. I conti relativi ai diversi settori di attivita' di cui ai commi 2, 3 e 4 sono tenuti in modo da permettere di verificare che il divieto di trasferire i fondi pubblici percepiti da un settore di attivita' ad un altro, sia rispettato e di verificare l'utilizzo delle entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e le eccedenze provenienti da altre attivita' commerciali. 6. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Note all'art. 5: Per il Regolamento (CE) 1370/2007, si veda nelle note all'art. 3. Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si veda nelle note alle premesse. Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse.