Art. 5 
 
          Contabilita' e bilancio delle imprese ferroviarie 
 
  1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale. 
  2. Il bilancio,  nelle  componenti  del  conto  economico  e  della
situazione  patrimoniale  finanziaria,  e'  tenuto  separato  ed   e'
pubblicato, da un lato, per le attivita' connesse con la  prestazione
di servizi di trasporto di merci  e,  dall'altro,  per  le  attivita'
connesse con la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri. 
  3. Qualora siano erogati fondi pubblici per le  attivita'  relative
alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico,  essi
devono figurare separatamente nella pertinente contabilita', a  norma
dell'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  e  non  possono  essere  trasferiti  alle
attivita' relative alla prestazione di altri servizi di  trasporto  o
ad altre attivita'. 
  4. Qualora l'impresa ferroviaria  svolga  attivita'  connesse  alla
gestione dell'infrastruttura  ferroviaria,  sono  tenuti  separati  i
bilanci, nelle componenti del  conto  economico  e  della  situazione
patrimoniale finanziaria, e sono  pubblicati,  da  un  lato,  per  le
attivita' connesse  alla  prestazione  di  servizi  di  trasporto  e,
dall'altro, per quelle  connesse  alla  gestione  dell'infrastruttura
ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso a uno di  questi  due
settori di attivita' non puo'  essere  trasferito  all'altro  e  deve
avere apposita evidenza contabile. 
  5. I conti relativi ai diversi settori di attivita' di cui ai commi
2, 3 e 4 sono tenuti in modo  da  permettere  di  verificare  che  il
divieto di trasferire i fondi pubblici percepiti  da  un  settore  di
attivita' ad un altro, sia  rispettato  e  di  verificare  l'utilizzo
delle entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
e le eccedenze provenienti da altre attivita' commerciali. 
  6. E' in ogni caso fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  37,
comma 3, lettera b), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il Regolamento (CE) 1370/2007, si veda  nelle  note
          all'art. 3. 
              Per l'art. 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, si veda nelle note alle premesse. 
              Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214,  si  veda  nelle
          note alle premesse.