Art. 5 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
regolamento le imprese: 
    a) costituite  in  forma  societaria,  ivi  incluse  le  societa'
cooperative; 
    b) la cui compagine societaria e' composta, per  oltre  la  meta'
numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti  di  eta'
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne; 
    c)  costituite  da  non  piu'  di  dodici  mesi  alla   data   di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    d) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nel regolamento GBER nonche' nel decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005. 
  2. Ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro
delle imprese; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea. 
  3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi  1  e  2  deve  essere
dimostrato alla data di presentazione della domanda di  agevolazione,
nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  della   comunicazione   di   cui
all'articolo 10, comma 4, nel caso in cui la domanda  sia  presentata
da persone fisiche che intendano costituire una nuova societa'. 
  4. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al  presente  regolamento
le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359
del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano  cessato,
nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della  richiesta,
un'attivita'  analoga  a  quella  cui  si  riferisce  la  domanda  di
agevolazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il regolamento dell'Unione europea n. 651/2014  e
          il decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  18
          aprile 2005, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile,
          come sostituito dall'art.  1  del  decreto  legislativo  17
          gennaio 2003, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  22
          gennaio 2003, n. 17 e successivamente modificato  dall'art.
          8  del  decreto  legislativo  28  dicembre  2004,  n.  310,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2004,  n.
          305: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.».