Art. 5 
 
 
         Concentrazione della riscossione nell'accertamento 
 
  1. All'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), primo  periodo,  le  parole:  "decorsi
sessanta giorni  dalla  notifica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"decorso il termine utile per la proposizione del ricorso"; 
    b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.",
e' inserito il seguente periodo: "La predetta sospensione  non  opera
in caso di accertamenti definitivi, anche  in  seguito  a  giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme  derivanti  da  decadenza  dalla
rateazione."; 
    c) al comma 1,  lettera  b),  ultimo  periodo,  le  parole:  "con
raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e'  stato
notificato l'atto di cui  alla  lettera  a)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica"; 
    d) al comma 1, lettera e),  l'ultimo  periodo:  "L'espropriazione
forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro  il  31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento  e'
divenuto definitivo;" e' soppresso. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di   stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122),  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.    29.    (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento) 
              1. Le  attivita'  di  riscossione  relative  agli  atti
          indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal  1°
          ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso  alla
          data del 31 dicembre 2007  e  successivi,  sono  potenziate
          mediante le seguenti disposizioni: 
              (Omissis). 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorso il termine utile per la proposizione del ricorso  e
          devono espressamente  recare  l'avvertimento  che,  decorsi
          trenta giorni dal  termine  ultimo  per  il  pagamento,  la
          riscossione  delle  somme   richieste,   in   deroga   alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
              (Omissis). 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'art.  50  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              (Omissis).".