Art. 5 Incarichi collegiali 1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale e' determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4. 2. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o piu' componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.