Art. 5 
           Dati soggetti a maggiore tutela dell'anonimato 
 
  1. I dati e i  documenti  sanitari  e  socio-sanitari  disciplinati
dalle disposizioni normative a tutela  delle  persone  sieropositive,
delle donne che  si  sottopongono  a  un'interruzione  volontaria  di
gravidanza,  delle  vittime  di  atti  di  violenza  sessuale  o   di
pedofilia, delle persone che fanno uso di sostanze  stupefacenti,  di
sostanze  psicotrope  e  di  alcool,  delle  donne  che  decidono  di
partorire in anonimato, nonche' i dati  e  i  documenti  riferiti  ai
servizi offerti dai consultori familiari,  sono  resi  visibili  solo
previo esplicito consenso dell'assistito,  fermo  restando  che,  nel
caso l'assistito scelga di ricorrere alle prestazioni  in  anonimato,
non e' ammessa l'alimentazione del FSE  da  parte  dei  soggetti  che
erogano le prestazioni. 
  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma   1,   e'   responsabilita'   dei
professionisti o degli operatori sanitari che erogano la  prestazione
acquisire l'esplicito consenso dell'assistito.