Articolo V Risarcimento danni l. Nei casi in cui i membri di una Parte provochino danni alla Parte ricevente, durante o in relazione alla propria missione o esercitazione, essa dovra' risarcire i danni causati secondo gli importi che le Parti definiscono di comune accordo. 2. Nel caso in cui e' accertato che le Parti sono congiuntamente responsabili di perdite o di danni, esse concorreranno in solido a rimborsare tale perdita o danno.