Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori 1. Il distributore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000. Alla stessa pena soggiace il distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o piu' fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonche' il distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo.