Art. 5 
 
 
                       Corso di aggiornamento 
 
  1. Il corso di aggiornamento (refresher training) della durata di 8
ore, come da programma in allegato F, e' effettuato o presso i centri
di formazione accreditati oppure a bordo,  sotto  la  responsabilita'
della Compagnia di  navigazione,  cosi'  come  definita  dal  decreto
legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che  a  tal  fine  provvede  a
designare uno o piu' «Responsabili dell'addestramento». 
  2. Il «Responsabile  dell'addestramento»  che  organizza  e  svolge
l'addestramento a bordo non puo' essere un membro  dell'equipaggio  e
deve aver frequentato il corso di addestramento di  cui  al  presente
decreto. 
  3. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i  periodi  di
tempo dedicati  allo  svolgimento  dell'addestramento  a  bordo,  non
interferiscano con  le  normali  attivita'  operative  della  nave  e
assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo  secondo  la
normativa vigente. 
  4.  Al  termine  del  corso  di  aggiornamento,  il   «Responsabile
dell'addestramento», rilascia,  ai  frequentatori,  un  attestato  di
partecipazione al corso come da modello in allegato G, oppure come da
modello in allegato G1 se effettuato presso un centro di formazione. 
  5. Il  corso  di  aggiornamento  effettuato  a  bordo  deve  essere
annotato nel Giornale nautico - Parte II, ove esistente. 
  6.   Per   il   personale   che   ha   frequentato   esclusivamente
l'addestramento di cui all'art. 2, comma 1,  lettere  b)  e/o  d)  il
corso di aggiornamento e'  limitato  alla  competenza  corrispondente
(allegato F, punti 2 e/o 4).