Art. 5 
 
        Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che  gli
investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui  all'art.
1, comma 2, lettere e) ed f), ricevano e conservino: 
    a) una certificazione della start-up innovativa  che  attesti  di
non avere superato il limite di cui all'art. 4, comma 8,  ovvero,  se
superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da
rilasciare entro sessanta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per  i
conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in  corso  al
1° luglio 2014 e fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
    b) copia del piano di  investimento  della  start-up  innovativa,
contenente  informazioni  dettagliate  sull'oggetto  della   prevista
attivita' della medesima start-up innovativa, sui relativi  prodotti,
nonche' sull'andamento, previsto  o  attuale,  delle  vendite  e  dei
profitti; 
    c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7,
una certificazione rilasciata dalla  start-up  innovativa  attestante
l'oggetto della propria attivita'. 
  2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite  delle
altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative e
le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o  su  un
sistema multilaterale di negoziazione, il possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera f),  e  l'entita'  dell'investimento
agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e'  certificato,  previa
richiesta dell'investitore, a cura degli  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio o di tali altre societa'  entro  il  termine
per la presentazione della dichiarazione delle  imposte  sui  redditi
relativa al  periodo  d'imposta  in  cui  l'investimento  si  intende
effettuato ai sensi dell'art. 3. 
  3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative,  degli  organismi
di investimento collettivo del risparmio o delle altre  societa'  che
investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con  il
periodo  di  imposta  dell'investitore  e  l'investitore  riceva   la
certificazione nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui
l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art.
4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.