Art. 5 Individuazione del fabbisogno residuo di impianti di trattamento 1. L'individuazione della stima del fabbisogno residuo di impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, articolato per regioni, e' riportata nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le regioni, al momento della revisione dei piani di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuano il valore specifico del fabbisogno residuo di impianti all'interno dell'intervallo riportato nell'allegato III e provvedono, nell'implementazione dei predetti piani, al soddisfacimento dello stesso scegliendo la tipologia, il numero e la localizzazione di massima degli impianti piu' appropriati.