Art. 5 
 
 
                Individuazione del fabbisogno residuo 
                     di impianti di trattamento 
 
  1. L'individuazione della stima del fabbisogno residuo di  impianti
di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolti in
maniera  differenziata,  articolato   per   regioni,   e'   riportata
nell'allegato III, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  2. Le regioni, al momento della revisione dei piani di cui all'art.
199 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  individuano  il
valore specifico  del  fabbisogno  residuo  di  impianti  all'interno
dell'intervallo   riportato   nell'allegato   III    e    provvedono,
nell'implementazione dei predetti  piani,  al  soddisfacimento  dello
stesso scegliendo la tipologia, il  numero  e  la  localizzazione  di
massima degli impianti piu' appropriati.