Art. 5 
 
 
                   Valori della potenza di soglia 
 
  1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per  tutte
le tipologie di fonte rinnovabile. 
  2. Fermo restando l'art. 29, ai  fini  della  determinazione  della
potenza dell'impianto, ivi incluso il valore  di  soglia  di  cui  al
comma 1, si considera quanto segue: 
  a) la potenza di  un  impianto  e'  costituita  dalla  somma  delle
potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di  un
unico punto di connessione alla  rete  elettrica;  per  gli  impianti
idroelettrici si considera unico  impianto  l'impianto  realizzato  a
seguito  di  specifica  concessione   di   derivazione   d'acqua,   a
prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso  punto
di connessione; 
  b)   piu'   impianti   alimentati   dalla   stessa   fonte,   nella
disponibilita' del medesimo produttore  o  riconducibili,  a  livello
societario, a  un  unico  produttore  e  localizzati  nella  medesima
particella catastale o su particelle catastali contigue si  intendono
come unico impianto,  di  potenza  cumulativa  pari  alla  somma  dei
singoli impianti.