(Allegato-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
                     Ammissione dei consorziati 
 
    1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che
intendano aderire al Consorzio inviano apposita  domanda  scritta  al
consiglio  di  amministrazione,  dichiarando  e  dando  evidenza   di
possedere i necessari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza
delle  disposizioni  di   riferimento,   di   eventuali   regolamenti
consortili e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio. 
    2. La domanda  deve  altresi'  contenere  tutte  le  informazioni
relative all'attivita' svolta dal richiedente. 
    3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque  per
gli  enti,  organismi  e  associazioni,  la  domanda  dovra'   essere
accompagnata da copia dello Statuto. 
    4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e
delle  informazioni  che   l'aspirante   consorziato   deve   fornire
contestualmente o successivamente alla domanda, delibera la richiesta
nella prima seduta utile successiva alla presentazione della  domanda
di adesione. 
    5. L'assemblea ordinaria ratifica l'ammissione dei consorziati su
proposta dal consiglio di amministrazione. 
    6. La richiesta di adesione e' respinta nel caso in cui si rilevi
la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di  cui
all'art. 4 dello  Statuto,  ovvero  in  presenza  di  giustificate  e
comprovate ragioni. La decisione  di  rigetto  della  richiesta  deve
essere adeguatamente motivata e deliberata dall'assemblea ordinaria.