Art. 5 
 
  1. Nell'ambito della trattazione degli  atti  delegati  di  cui  ai
precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art.  2,  comma  1,
del presente decreto, sono riservati al Ministro gli atti normativi e
gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), e),
g) del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni.