Art. 5 
 
  1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli  atti  e  i
provvedimenti  che  implichino  una  determinazione  di   particolare
importanza politica, amministrativa o economica  e  per  i  quali  e'
richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i  programmi,  gli
atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle  direttive  di
carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali  in
ambito comunitario ed internazionale. 
  2. Nelle ipotesi di cui  al  comma  precedente,  il  Ministro  puo'
avocare alla  propria  firma  singoli  atti  compresi  nelle  materie
delegate,  nonche'  la  risposta  alle  interrogazioni   parlamentari
scritte ed orali.