Art. 5 
 
                         Beneficio concesso 
 
  1.  Il  beneficio  e'  concesso  bimestralmente  in  ragione  della
numerosita' del Nucleo Familiare Beneficiario, secondo  le  modalita'
di cui alla Tabella 2, che costituisce parte integrante del  presente
decreto. In caso di variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio e'  rideterminato
sulla base del  numero  di  componenti  risultante  dalla  nuova  DSU
presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera  b),  punto  i),  a
partire dal bimestre successivo  alla  presentazione  della  medesima
dichiarazione e comunque in presenza di risorse  non  accantonate  ai
sensi dell'art. 4,  comma  5.  E'  corrispondentemente  rideterminato
l'ammontare delle risorse accantonate ai sensi del medesimo  art.  4,
comma 5. 
  2. Ai beneficiari  del  SIA  e'  concesso,  per  ciascun  bimestre,
l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa  verifica  da  parte
del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni  accredito,  ove  non
diversamente specificato,  della  compatibilita'  delle  informazioni
acquisite sui nuclei familiari con i requisiti  di  cui  all'art.  4,
comma 3. Ferma restando la disponibilita' di risorse attribuita  alla
regione e provincia autonoma, il beneficio e' concesso per un periodo
massimo di dodici mesi. 
  3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno  o  piu'
beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il  periodo
in cui e' erogato il SIA, i  benefici  connessi  al  Programma  Carta
Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso
al  SIA  medesimo.  Analogamente  e'  dedotto  dal  SIA  l'incremento
dell'assegno previsto  per  i  nuclei  familiari  in  una  condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a  7.000
euro annui, di cui all'art. 1, comma 125,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, nel caso in cui nel  nucleo  familiare  siano  presenti
beneficiari  dell'assegno  medesimo.  E'  altresi'  dedotto  dal  SIA
l'importo mensile dell'assegno di cui all'art.  65,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in  cui  siano
presenti tre o piu' figli minorenni.