Art. 5 
 
  Modificazioni all'art. 16 del decreto ministeriale  del  18  aprile
2014. 
  All'art. 16: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nelle sottozone B1 e B2 e, per i non residenti  nei  comuni  di
Livorno e Pisa, anche nella sottozona B3, e'  consentito  l'ormeggio,
previa  autorizzazione  dell'ente  gestore,   ai   natanti   e   alle
imbarcazioni   in   linea   con   almeno   uno   dei   requisiti   di
eco-compatibilita'  richiamati  nell'art.  15,  in  zone  individuate
dall'ente  gestore   mediante   appositi   campi   boe,   posizionati
compatibilmente con l'esigenza di tutela  dei  fondali.  In  sede  di
prima applicazione, a  seguito  di  un  adeguato  monitoraggio  delle
attivita' di cui  al  comma  9,  nella  sottozona  B3  e'  consentito
l'ormeggio  ai  residenti  nei  comuni  di  Livorno  e   Pisa   senza
autorizzazione.»; 
    al comma 5: 
      lettera a.: dopo la parola «autorespiratore» sono  inserite  le
parole «e la balneazione»; 
      la lettera c. e' soppressa; 
    dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: 
  «8-bis. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese  al
provvedimento istitutivo, l'Ente  gestore  effettua  il  monitoraggio
delle attivita' di ormeggio  nelle  diverse  zone  e  stabilisce  con
successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, limiti e
prescrizioni per fruizione dell'area marina protetta.».