Art. 5 Modificazioni all'art. 16 del decreto ministeriale del 18 aprile 2014. All'art. 16: il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle sottozone B1 e B2 e, per i non residenti nei comuni di Livorno e Pisa, anche nella sottozona B3, e' consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai natanti e alle imbarcazioni in linea con almeno uno dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati nell'art. 15, in zone individuate dall'ente gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. In sede di prima applicazione, a seguito di un adeguato monitoraggio delle attivita' di cui al comma 9, nella sottozona B3 e' consentito l'ormeggio ai residenti nei comuni di Livorno e Pisa senza autorizzazione.»; al comma 5: lettera a.: dopo la parola «autorespiratore» sono inserite le parole «e la balneazione»; la lettera c. e' soppressa; dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: «8-bis. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di ormeggio nelle diverse zone e stabilisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, limiti e prescrizioni per fruizione dell'area marina protetta.».