Art. 5 
 
 
             Soggetti ammessi al programma di assistenza 
 
  1. L'Agenzia delle entrate realizza il programma di  assistenza  di
cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti  delle
seguenti categorie di soggetti passivi: 
    a) gli esercenti arti e professioni; 
    b) le imprese ammesse al regime di contabilita'  semplificata  di
cui all'art. 18 del decreto n. 600 del 1973; 
    c) limitatamente all'anno di inizio dell'attivita' e ai due  anni
successivi, le imprese che superano i limiti di  ricavi  indicati  al
citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.