Art. 5 
 
 
Disposizioni  concernenti  il  decreto  legislativo  n.  50/2016  per
                   attivita' e interventi urgenti 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria  tempestivita'  d'azione,  i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  n.  388  del  26
agosto 2016, nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004 e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  nonche'
dalle disposizioni di cui all'art. 163  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, possono,  sulla  base  di  apposita  motivazione,
provvedere  in  deroga  alle  disposizioni   del   medesimo   decreto
legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e  per
la realizzazione delle seguenti attivita': 
    a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza  e  ricovero
della  popolazione  interessata  dall'evento,  nonche'  attivita'  di
assistenza e soccorso alle persone; 
    b) attuazione dell'accordo quadro di  fornitura  delle  Strutture
abitative d'emergenza  (S.A.E.)  e  degli  ulteriori  accordi  quadro
stipulati per la gestione dell'emergenza; 
    c) affidamento ed esecuzione dei servizi  tecnici  e  dei  lavori
connessi alle opere di urbanizzazione  delle  S.A.E.  e  delle  altre
strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali; 
    d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla  realizzazione
delle opere provvisionali. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, puo' procedersi in deroga ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  nei
termini indicati: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98,  allo  scopo  di  consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art. 36, in  particolare,  e'  consentita  nei  limiti  di
quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza  n.  388/2016  e
quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita'
delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile
con le esigenze del contesto emergenziale; 
    35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    60, 61, 63 e 85, allo  scopo  di  semplificare  e  accelerare  la
procedura per la scelta del contraente; 
    95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del  prezzo
piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; 
    31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle
esigenze emergenziali; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e di coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  in
relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro  i
limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei
subappaltatori di cui al comma 6. 
  3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione
delle domande di partecipazione o delle offerte, i  soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 1,  dell'ordinanza  del  26  agosto  2016,  n.  388
accettano, anche in  deroga  agli  articoli  81  ed  85  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure  di
evidenza pubblica,  che  i  predetti  soggetti  verificano  ai  sensi
dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016,  mediante
la   Banca   dati   centralizzata   gestita   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti
responsabili delle procedure. 
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 1, comma
1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono, mediante  le  procedure  di
cui all'art. 36 e 63, anche  non  espletate  contestualmente,  previa
selezione, ove possibile e  qualora  richiesto  dalla  normativa,  di
almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa  il
possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art.  163,
comma 7, del decreto legislativo  n.  50/2016.  Ove  esistenti,  tali
operatori  sono  selezionati  all'interno  delle  white  list   delle
Prefetture. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  163,   comma   9,
nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture strettamente connesse alle attivita' di cui al comma  1,  i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1,  dell'ordinanza  del  26  agosto
2016, n. 388 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art.
97  del  decreto  legislativo  50/2016,  richiedendo  le   necessarie
spiegazioni  per  iscritto,  assegnando  al  concorrente  un  termine
compatibile con la situazione emergenziale in  atto  e  comunque  non
inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del
procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sara'  liquidato
ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte  di  opere,  servizi  o
forniture eventualmente gia' realizzata.