Art. 5 Modalita' attuative 1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso l'Ordine al quale l'avvocato e' iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet. 2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate. Roma, 22 settembre 2016 Il Ministro: Orlando