Art. 5 Credito d'imposta 1. I venditori degli autocaravan nuovi che hanno concluso con esito positivo le operazioni di cui all'art. 4 del presente decreto, secondo le modalita' ed alle condizioni ivi previste, recuperano il contributo concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. Per consentire l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione tramite modello F24, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette preventivamente all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti beneficiari del credito stesso, identificati dal relativo codice fiscale, l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, le eventuali variazioni e revoche, nonche' la richiesta di radiazione per demolizione presso lo sportello telematico dell'automobilista, di cui all'art. 4, comma 3. 3. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione dal beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale, risulti superiore all'ammontare spettante, anche tenendo di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici Entratel o Fisconline, offerti dall'Agenzia delle entrate. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti, con i relativi importi, che nell'anno precedente hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta di cui al presente articolo. 5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni dei crediti d'imposta effettuate ai sensi del presente articolo, le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la filiale della Banca d'Italia di Roma.