Art. 5 
 
                       Conclusione dei lavori 
 
  1. I lavori di cui all'art. 2,  se  ammessi  a  contributo,  devono
essere  ultimati  entro  sei  mesi  dalla  data  di  concessione  del
contributo medesimo, a pena di decadenza dallo  stesso.  A  richiesta
dei  soggetti  interessati,  i  comuni   possono   autorizzare,   per
giustificati motivi, la proroga del termine per non piu' di due mesi. 
  2. Nel caso in cui  si  verifichi  la  sospensione  dei  lavori  in
dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorita' competenti,
il periodo di sospensione, accertato dal comune, non e' calcolato  ai
fini del termine per l'ultimazione degli stessi. 
  3. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini  stabiliti  ai
sensi del comma 1, il vice commissario competente procede alla revoca
del contributo concesso  previa  diffida  ad  adempiere,  rivolta  ai
soggetti beneficiari dei contributi, entro un  termine  comunque  non
superiore a trenta giorni.