Art. 5 Conclusione dei lavori 1. I lavori di cui all'art. 2, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso. A richiesta dei soggetti interessati, i comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non piu' di due mesi. 2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorita' competenti, il periodo di sospensione, accertato dal comune, non e' calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. 3. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi del comma 1, il vice commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni.