(( Art. 5 bis 
 
 
Definizione  delle  controversie  in  materia  di  accise  e  di  IVA
                              afferente 
 
  1. Al fine di agevolare la soluzione del  contenzioso  pendente  in
materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli e' autorizzata a  definire  con  transazioni,  entro  il  30
settembre 2017, le liti fiscali pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  aventi  ad
oggetto il recupero  dell'accisa  su  prodotti  energetici,  alcol  e
bevande alcoliche, alle seguenti condizioni: 
  a) le imposte oggetto del  contenzioso  devono  riferirsi  a  fatti
verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010; 
  b) al soggetto passivo d'imposta e' data facolta' di estinguere  la
pretesa tributaria  procedendo  al  pagamento,  da  effettuare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  stipula  della  transazione,  di  un
importo almeno pari al 20 per  cento  dell'accisa  e  della  relativa
imposta sul valore aggiunto per cui e' causa, senza corresponsione di
interessi, indennita' di mora e sanzioni. 
  2. E' consentito al soggetto passivo  d'imposta  di  effettuare  il
pagamento dell'importo  dovuto  di  cui  al  comma  1  mediante  rate
annuali, non superiori a sette, previa  comunicazione  al  competente
Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la  medesima
scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono
dovuti gli interessi nella misura stabilita  dall'articolo  1284  del
codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il  recupero  delle
imposte nei confronti del responsabile del reato. 
  3. I contenziosi di  cui  al  comma  1,  alinea,  sono  sospesi,  a
richiesta  del  soggetto  obbligato,  per  il  quale   ricorrano   le
condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente  articolo.  Il  pagamento  di  quanto
previsto determina l'estinzione delle liti fiscali  pendenti  a  tale
titolo, in ogni stato e grado di giudizio. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo  qualora
sia stato definito il procedimento penale,  eventualmente  instaurato
per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso  fiscale,  senza
che sia  stata  pronunciata  una  sentenza  di  condanna  passata  in
giudicato in cui sia riconosciuto dolo o  colpa  grave  dello  stesso
soggetto obbligato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1284 del codice
          civile: 
              «Art. 1284. (Saggio degli interessi). - Il saggio degli
          interessi legali e' determinato in misura pari allo 0,2 per
          cento in  ragione  d'anno.  Il  Ministro  del  tesoro,  con
          proprio decreto pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana non  oltre  il  15  dicembre  dell'anno
          precedente a  quello  cui  il  saggio  si  riferisce,  puo'
          modificarne  annualmente  la   misura,   sulla   base   del
          rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di  durata
          non superiore a  12  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di
          inflazione  registrato  nell'anno.  Qualora  entro  il   15
          dicembre non sia  fissata  una  nuova  misura  del  saggio,
          questo rimane invariato per l'anno successivo. 
              Allo  stesso  saggio   si   computano   gli   interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura. 
              Gli  interessi  superiori  alla  misura  legale  devono
          essere determinati per  iscritto;  altrimenti  sono  dovuti
          nella misura legale. 
              Se le parti non ne hanno  determinato  la  misura,  dal
          momento in cui e' proposta  domanda  giudiziale  il  saggio
          degli interessi legali e'  pari  a  quello  previsto  dalla
          legislazione speciale  relativa  ai  ritardi  di  pagamento
          nelle transazioni commerciali. 
              La disposizione  del  quarto  comma  si  applica  anche
          all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».