Art. 5 Avvio del procedimento e contestazione della violazione 1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV o dell'Organismo con funzioni analoghe o dell'annotazione predisposta dalla Guardia di finanza, l'Ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione, provvede, entro il termine di 90 giorni, alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del soggetto obbligato alla comunicazione, dandone notizia anche al responsabile della trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe. 2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene, nel rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689: a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonche' la menzione della possibilita' di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, indicandone le modalita'; b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva e richiesta di essere personalmente sentito; c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive; d) il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera b). 3. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento. 4. L'Ufficio, ogni 30 giorni, predispone l'elenco dei soggetti a cui e' stata contestata l'omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell'Autorita', previa informativa al Consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del medesimo decreto legislativo.