Art. 5 Informazioni di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 525/2013 1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 525/2013, in materia di uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi dei rispettivi enti controllati, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'allegato IV di propria competenza. 2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi tramite PEC entro il 30 giugno di ogni anno.