Art. 5 
 
                   Informazioni di cui all'art. 17 
                  del Regolamento (UE) n. 525/2013 
 
  1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui all'art. 17 del
Regolamento (UE) n. 525/2013, in materia di uso  dei  proventi  della
vendita all'asta e dei crediti derivanti da  progetti,  il  Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  anche  avvalendosi  dei  rispettivi   enti   controllati,
comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare i dati di cui all'allegato IV di propria competenza. 
  2. I dati di cui al comma 1 devono  essere  trasmessi  tramite  PEC
entro il 30 giugno di ogni anno.