Art. 5 
 
                   Deroghe ai limiti dimensionali 
 
  1. Con il decreto di cui  all'art.  6  possono  essere  autorizzati
limiti dimensionali non superiori, nel massimo,  a  caratteri  50.000
(corrispondenti a circa 25 pagine nel formato di cui all'art.  8),  e
100.000 (corrispondenti a circa 50 pagine nel formato di cui all'art.
8), per gli atti indicati all'art. 3, comma 1, e rispettivamente  nei
riti di cui al all'art. 3, comma 1, lettere a) e  b)  e  a  caratteri
16.000 (corrispondenti a circa 8 pagine nel formato di  cui  all'art.
8) e 30.000 (corrispondenti a circa 15  pagine  nel  formato  di  cui
all'art. 8), per gli atti  indicati  all'art.  3,  commi  2  e  3,  e
rispettivamente nei riti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b),
qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o  di
fatto  particolarmente  complesse   ovvero   attenga   ad   interessi
sostanziali  perseguiti  di  particolare  rilievo  anche   economico,
politico e sociale, o  alla  tutela  di  diritti  civili,  sociali  e
politici; a  tal  fine  vengono  valutati,  esemplificativamente,  il
valore della causa, ove comunque non inferiore a 50 milioni  di  euro
nel  rito  appalti,  determinato  secondo  i  criteri   relativi   al
contributo  unificato;  il  numero  e   l'ampiezza   degli   atti   e
provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della  sentenza
gravata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati  assorbiti
ovvero di domande  od  eccezioni  non  esaminate,  la  necessita'  di
dedurre  distintamente  motivi  rescindenti  e   motivi   rescissori,
l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti  di  cui  al
presente articolo nel precedente grado  del  giudizio,  la  rilevanza
della controversia in relazione allo  stato  economico  dell'impresa;
l'attinenza della causa, nel rito appalti, a taluna  delle  opere  di
cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo. 
  2. Con il decreto di cui  all'art.  6  puo'  essere  consentito  un
numero di caratteri superiore a quelli indicati al comma 1, qualora i
presupposti di  cui  al  medesimo  comma  1  siano  di  straordinario
rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto  dei
limiti dimensionali da esso previsti. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, e' sempre redatto  il  riassunto
preliminare dei motivi proposti.