Art. 5 Procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi 1. L'Istituto superiore di sanita' e' l'organismo deputato, previa valutazione tecnica, al rilascio delle autorizzazioni ed alla successiva vigilanza per i laboratori di cui all'articolo 4 che realizzano le verifiche dei livelli di emissione di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio delle sigarette e le eventuali ulteriori misurazioni per determinare il livello di emissione di altre sostanze nocive, con l'esclusione dei laboratori esercenti le potesta' di verifica nell'ambito dell'attivita' di controllo svolta dalle autorita' competenti. 2. Resta salva la competenza del laboratorio di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994 in ordine alla verifica definitiva circa l'esattezza delle indicazioni relative al livello di emissione delle sostanze di cui all'articolo 4, sia al fine dell'immissione in commercio, sia nella fase della commercializzazione del prodotto. 3. Ai fini delle autorizzazioni di cui al comma 1, i responsabili dei laboratori interessati presentano all'Istituto superiore di sanita' apposita istanza, corredata dalla dichiarazione di rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e funzionali prescritti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. 4. L'Istituto superiore di sanita', esperita la valutazione tecnica circa i prescritti requisiti di idoneita', autorizza i laboratori di cui al comma 1 alla realizzazione delle verifiche dei livelli di emissione di cui al medesimo comma e puo' procedere alla successiva vigilanza che di volta in volta ritenga opportuna.
Note all'art. 5: - Il decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994 (Modalita' di riscossione e versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1994, n. 207.