Art. 5 
 
         Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie 
 
  1. L'importo della sanzione pecuniaria civile  e'  determinato  dal
giudice tenuto conto dei seguenti criteri: 
    a) gravita' della violazione; 
    b) reiterazione dell'illecito; 
    c) arricchimento del soggetto responsabile; 
    d) opera svolta dall'agente  per  l'eliminazione  o  attenuazione
delle conseguenze dell'illecito; 
    e) personalita' dell'agente; 
    f) condizioni economiche dell'agente.