Art. 5 Adempimenti amministrativi e contabili dell'esercente 1. L'esercente l'impianto di distribuzione annota, con cadenza giornaliera e per ciascun prodotto, in un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio competente: a) nella parte del carico, le singole quantita' di prodotti energetici introdotte, come comprovate dallo scontrino rilasciato dai misuratori delle autobotti, unitamente ai codici ARC dei relativi documenti e-AD, con l'indicazione del deposito fiscale mittente; b) nella parte dello scarico, le singole quantita' rifornite alle imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari, quali risultanti dai totalizzatori di impianto, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e degli estremi dei memorandum di cui all'articolo 7. 2. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni di carico e scarico sul registro di cui al comma 1 e' preceduto dall'indicazione della data; nel predetto registro sono indicate, a fine giornata, le giacenze contabili, le quantita' di carburanti esenti per la navigazione erogati nel medesimo giorno sulla base di quanto indicato dai contalitri dei totalizzatori di impianto nonche' il quantitativo di oli lubrificanti ceduto nella medesima giornata. Il registro di cui al comma 1 e' chiuso contabilmente al 31 dicembre di ciascun anno. Le rimanenze finali effettive di ciascun anno sono riportate all'inizio dell'anno immediatamente successivo. 3. Il registro di cui al comma 1 e' scritturato secondo le modalita' previste all'articolo 2219 del codice civile ed e' custodito, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, ivi compresi i memorandum di cui all'articolo 7 e gli scontrini, per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. 4. Il registro di cui al comma 1 puo' essere costituito da schede e fogli mobili numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate. Le schede, i fogli mobili ed i modelli di cui al presente comma sono preventivamente approvati e vidimati dall'Ufficio competente. 5. Alle registrazioni contabili di cui al presente articolo sono tenuti anche i depositari autorizzati relativamente ai rifornimenti diretti.