Art. 5 
 
 
        Adempimenti amministrativi e contabili dell'esercente 
 
  1. L'esercente l'impianto  di  distribuzione  annota,  con  cadenza
giornaliera e per ciascun prodotto, in un apposito registro di carico
e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio competente: 
  a) nella  parte  del  carico,  le  singole  quantita'  di  prodotti
energetici introdotte, come comprovate dallo scontrino rilasciato dai
misuratori delle autobotti, unitamente ai  codici  ARC  dei  relativi
documenti e-AD, con l'indicazione del deposito fiscale mittente; 
  b) nella parte dello scarico, le singole quantita'  rifornite  alle
imbarcazioni utilizzate dai soggetti  beneficiari,  quali  risultanti
dai  totalizzatori  di  impianto,  con  l'indicazione  dei   soggetti
beneficiari e degli estremi dei memorandum di cui all'articolo 7. 
  2. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni di carico e scarico  sul
registro di cui al comma 1 e' preceduto dall'indicazione della  data;
nel predetto registro sono indicate, a  fine  giornata,  le  giacenze
contabili, le quantita'  di  carburanti  esenti  per  la  navigazione
erogati nel  medesimo  giorno  sulla  base  di  quanto  indicato  dai
contalitri dei totalizzatori di impianto nonche' il  quantitativo  di
oli lubrificanti ceduto nella medesima giornata. Il registro  di  cui
al comma 1 e' chiuso contabilmente al 31 dicembre di ciascun anno. Le
rimanenze finali effettive di ciascun anno sono riportate  all'inizio
dell'anno immediatamente successivo. 
  3. Il registro  di  cui  al  comma  1  e'  scritturato  secondo  le
modalita'  previste  all'articolo  2219  del  codice  civile  ed   e'
custodito, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di
carico e scarico, ivi compresi i memorandum di cui all'articolo  7  e
gli scontrini, per i cinque anni successivi a  quello  dell'esercizio
finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. 
  4. Il registro di cui al comma 1 puo' essere costituito da schede e
fogli mobili numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli
idonei alla  scritturazione  mediante  procedure  informatizzate.  Le
schede, i fogli mobili ed i modelli di cui  al  presente  comma  sono
preventivamente approvati e vidimati dall'Ufficio competente. 
  5. Alle registrazioni contabili di cui al  presente  articolo  sono
tenuti anche i depositari autorizzati relativamente  ai  rifornimenti
diretti.