Art. 5 Norme transitorie e finali 1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 2. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni relative alle classi di concorso di cui al presente regolamento sino alla loro definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, si vedano le note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 91: «Art. 12. - (Omissis). 13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.». - Per i riferimenti al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 si vedano le note alle premesse.