Art. 5 Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati 1. I valori di parametro sono riportati nell'allegato I. 2. I valori di parametro devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. 3. La definizione dei punti di cui al comma 2 avviene fatta salva la scelta del punto di prelievo per il controllo dei parametri indicatori, che puo' essere un punto qualsiasi della rete di distribuzione idrica ovvero del sistema idropotabile, a condizione che non vi siano modifiche peggiorative della qualita' dell'acqua per quel che riguarda i valori di concentrazione di radioattivita' tra il punto di prelievo per il controllo e i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), se l'acqua introdotta nelle cisterne, confezionata in bottiglie o altri contenitori, o utilizzata nelle imprese alimentari, proviene da una rete di distribuzione idrica, il controllo della radioattivita' puo' essere considerato assolto dal controllo sulla rete di distribuzione idrica di provenienza effettuato ai sensi del presente decreto, a condizione che i contenitori, le cisterne, i serbatoi di accumulo, le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni, nonche' tutti i materiali utilizzati con cui l'acqua entra in contatto fino ai punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati, non incrementino i valori di concentrazione di radioattivita' dell'acqua proveniente dalla rete di distribuzione idrica. 4. In aggiunta al valore di parametro, per la concentrazione di attivita' di radon e' stabilito, con decreto del Ministro della salute, un livello di riferimento inferiore a 1000 Bq/l, superato il quale l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), e' giustificata da motivi di protezione radiologica, senza la necessita' di ulteriori considerazioni. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, tale livello di riferimento e' fissato a 1000 Bq/l.