Art. 5 
 
 
(Principi comuni in materia di esclusione  per  concessioni,  appalti
pubblici  e  accordi  tra  enti  e   amministrazioni   aggiudicatrici
                  nell'ambito del settore pubblico) 
 
  1. Una concessione o un appalto pubblico, nei  settori  ordinari  o
speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice  o  da  un
ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico  o  di
diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente
codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
  a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita
sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; 
  b) oltre l'80 per cento delle  attivita'  della  persona  giuridica
controllata e' effettuata  nello  svolgimento  dei  compiti  ad  essa
affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da  altre
persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice  o
da un ente aggiudicatore di cui trattasi; 
  c)  nella  persona  giuridica  controllata   non   vi   e'   alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme  di
partecipazione  di  capitali  privati  previste  dalla   legislazione
nazionale,  in  conformita'  dei   trattati,   che   non   esercitano
un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 
  2.  Un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente   aggiudicatore
esercita su una persona  giuridica  un  controllo  analogo  a  quello
esercitato sui propri servizi ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a),
qualora essa eserciti un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della persona  giuridica
controllata. Tale controllo  puo'  anche  essere  esercitato  da  una
persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo  stesso  modo
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 
  3. Il presente codice non  si  applica  anche  quando  una  persona
giuridica controllata che e' un'amministrazione aggiudicatrice  o  un
ente aggiudicatore, aggiudica  un  appalto  o  una  concessione  alla
propria  amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente   aggiudicatore
controllante o ad  un  altro  soggetto  giuridico  controllato  dalla
stessa  amministrazione  aggiudicatrice  o  ente   aggiudicatore,   a
condizione che nella persona giuridica alla quale  viene  aggiudicato
l'appalto pubblico  non  vi  sia  alcuna  partecipazione  diretta  di
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali
privati che non comportano controllo  o  potere  di  veto  prescritte
dalla legislazione nazionale, in conformita' dei  trattati,  che  non
esercitano  un'influenza   determinante   sulla   persona   giuridica
controllata. 
  4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente  aggiudicatore  puo'
aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare  il
presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui  al  comma  1,
anche in caso di controllo congiunto. 
  5. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
esercitano su una persona giuridica  un  controllo  congiunto  quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
  a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata  sono
composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici
o enti aggiudicatori  partecipanti.  Singoli  rappresentanti  possono
rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o  enti
aggiudicatori partecipanti; 
  b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in
grado di esercitare congiuntamente  un'influenza  determinante  sugli
obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona
giuridica; 
  c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari
a  quelli  delle  amministrazioni   aggiudicatrici   o   degli   enti
aggiudicatori controllanti. 
  6.  Un   accordo   concluso   esclusivamente   tra   due   o   piu'
amministrazioni   aggiudicatrici   non   rientra    nell'ambito    di
applicazione del presente codice, quando sono  soddisfatte  tutte  le
seguenti condizioni: 
  a)  l'accordo  stabilisce  o  realizza  una  cooperazione  tra   le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli  obiettivi  che
essi hanno in comune; 
  b) l'attuazione di tale cooperazione  e'  retta  esclusivamente  da
considerazioni inerenti all'interesse pubblico; 
  c) le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento  delle
attivita' interessate dalla cooperazione. 
  7. Per determinare la percentuale delle attivita' di cui  al  comma
1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in  considerazione
il fatturato totale medio, o una  idonea  misura  alternativa  basata
sull'attivita', quale i costi sostenuti  dalla  persona  giuridica  o
amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei  lavori  per  i  tre  anni  precedenti
l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. 
  8.  Se,  a  causa  della  data  di   costituzione   o   di   inizio
dell'attivita'   della   persona    giuridica    o    amministrazione
aggiudicatrice  o  ente   aggiudicatore,   ovvero   a   causa   della
riorganizzazione delle  sue  attivita',  il  fatturato  o  la  misura
alternativa basata sull'attivita', quali i costi, non e'  disponibile
per i tre anni precedenti o non e' piu'  pertinente,  e'  sufficiente
dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attivita', che  la
misura dell'attivita' e' credibile. 
  9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la  costituzione  di
societa' miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o
per l'organizzazione e  la  gestione  di  un  servizio  di  interesse
generale, la scelta  del  socio  privato  avviene  con  procedure  di
evidenza pubblica.