Art. 5 Materie delle prove di esame 1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalita': a) la prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u); b) la seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1, lettere m), n), o), p), q); c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale; d) la prova orale verte su tutte le materie scelte tra quelle elencate nell'articolo 1, comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al presente regolamento.