Art. 5 
 
 
                      Obblighi dei fabbricanti 
 
  1. All'atto della commercializzazione dei loro prodotti o  dell'uso
degli stessi per finalita' proprie, i  fabbricanti  garantiscono  che
tali prodotti sono stati progettati e fabbricati  in  conformita'  ai
requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II. 
  2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica  di  cui  agli
allegati da III a IX ed  eseguono  o  fanno  eseguire  la  pertinente
procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 12. Se
la procedura dimostra la conformita' di un  prodotto  diverso  da  un
componente ai  requisiti  applicabili,  i  fabbricanti  redigono  una
dichiarazione UE di conformita' e appongono il marchio CE. Qualora la
conformita' di un componente alle prescrizioni applicabili sia  stata
dimostrata  dalla   pertinente   procedura   di   valutazione   della
conformita',  i  fabbricanti  redigono  un   attestato   scritto   di
conformita'  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  3.  I  fabbricanti
garantiscono che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della
dichiarazione di conformita' UE o dall'attestato di conformita', come
appropriato. Tuttavia, se un vasto numero di prodotti e' consegnato a
un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere
corredati da un'unica copia. 
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione UE di  conformita'  o,  se  del  caso,  l'attestato  di
conformita'  per   10   anni   dopo   la   data   di   inizio   della
commercializzazione del prodotto. 
  4. I fabbricanti garantiscono la  predisposizione  delle  procedure
necessarie, affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al presente decreto. A tal fine  tengono  debitamente  conto
delle modifiche apportate al progetto o ad altre caratteristiche  del
prodotto, nonche' quelle apportate  alle  norme  armonizzate  o  alle
specifiche tecniche in riferimento alle  quali  viene  dichiarata  la
conformita' di un prodotto.  Ove  necessario  in  considerazione  dei
rischi  presentati  da  un  prodotto,  i  fabbricanti  eseguono,  per
proteggere la salute e la sicurezza degli  utilizzatori  finali,  una
prova a campione dei  prodotti  messi  a  disposizione  sul  mercato,
esaminano i reclami e,  se  del  caso,  mantengono  un  registro  dei
reclami, dei prodotti non conformi  e  dei  richiami  di  prodotti  e
informano i distributori di tale monitoraggio. 
  5. I fabbricanti appongono  sui  prodotti  che  hanno  immesso  sul
mercato un numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne
consentano l'identificazione, oppure,  qualora  le  dimensioni  o  la
natura del prodotto non  lo  consentano,  appongono  le  informazioni
prescritte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento  del
prodotto. 
  6.  I  fabbricanti  garantiscono  che  i  prodotti,   diversi   dai
componenti, che hanno  immesso  sul  mercato,  riportino  il  marchio
specifico di protezione dalle esplosioni e, se  del  caso,  le  altre
marcature e informazioni di cui al punto 1.0.5 dell'allegato II. 
  7. I fabbricanti indicano  sul  prodotto  il  loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati,  oppure,  ove
cio' non e' possibile, appongono tale informazione sull'imballaggio o
su un documento di accompagnamento del prodotto.  L'indirizzo  indica
un unico punto in cui  il  fabbricante  puo'  essere  contattato.  Le
informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana. 
  8. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia  accompagnato  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua  italiana.  Tali
istruzioni e informazioni  sulla  sicurezza,  al  pari  di  qualunque
etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 
  9. I fabbricanti che si accorgono o ritengono che  un  prodotto  da
essi immesso sul mercato non e' conforme al presente decreto adottano
immediatamente i correttivi  necessarie  per  rendere  conforme  tale
prodotto, a seconda dei casi, per ritirarlo o  richiamarlo.  Inoltre,
se il prodotto  presenta  dei  rischi,  i  fabbricanti  ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione  il  prodotto  sul  mercato,  dando
informazioni dettagliate  sulla  non  conformita'  e  sui  correttivi
adottati. 
  10.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita'  del  prodotto  al  presente
decreto, in una lingua che puo' essere facilmente  compresa  da  tale
autorita' e, per gli strumenti immessi  sul  mercato  in  Italia,  in
lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su  sua  richiesta,  a
ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti  da
essi immessi sul mercato.