Art. 5 
 
          Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  e'
inserito il seguente: «Art. 4-bis  (Trasparenza  nell'utilizzo  delle
risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per  l'Italia  digitale,  d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo
delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato  "Soldi
pubblici"  che  consente  l'accesso  ai  dati  dei  pagamenti   delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che  l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento. 
  2.   Ciascuna   amministrazione   pubblica   sul    proprio    sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della  sezione
"Amministrazione trasparente", i  dati  sui  propri  pagamenti  e  ne
permette la  consultazione  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 
  3. Per le spese in materia di personale si applica quanto  previsto
dagli articoli da 15 a 20. 
  4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  ai   relativi   adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n.  33  del  2013,
come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO  I-BIS
- DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».