Art. 5 
 
 
                      Obblighi del fabbricante 
             e dell'importatore di articoli pirotecnici 
 
  1.  Il  fabbricante  e  l'importatore  degli  articoli  pirotecnici
assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto  fino
agli impianti di smaltimento di cui all'articolo 7 e  lo  smaltimento
su  tutto  il  territorio  nazionale   degli   articoli   pirotecnici
restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati
presso  tutti  i  punti  di  raccolta  allo  scopo  predisposti.   Il
produttore e l'importatore degli articoli  pirotecnici  adempiono  ai
predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.