Art. 5 Indicazioni facoltative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme da quelle previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012 ovvero le riporta senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo di tali indicazioni o non esibisce, a richiesta dell'organo di controllo, la documentazione attestante, a secondo dei casi, l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.