Art. 5
Disposizioni relative alle Societa' Organismi di Attestazione.
Procedura di infrazione 2013/4212)
1. Le Societa' Organismi di Attestazione disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, e dall'articolo 84 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, devono avere una sede nel territorio della
Repubblica.
2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la
sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono
soppresse.
Note all'art. 5:
- L'art. 64, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010, (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE») pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, cosi' recita.
«Art. 64 (Requisiti generali e di indipendenza delle
SOA) (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, D.P.R. n. 34/2000). -
1. Le Societa' Organismi di Attestazione sono costituite
nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione
sociale deve espressamente comprendere la locuzione
«organismi di attestazione».