Art. 5 
 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
                        in materia ambientale 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma  2,  le  parole  «degli  articoli  14  e
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»; 
    b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter,  commi
da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14
e 14-ter»; 
    c)  all'articolo  25,  comma  3,  secondo  periodo,   le   parole
«istruttoria eventualmente» sono soppresse; 
    d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma  3»
sono soppresse. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 9. Norme procedurali generali. 
              1.  Alle  procedure  di   verifica   e   autorizzazione
          disciplinate dal presente decreto si applicano,  in  quanto
          compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni, concernente norme in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi. 
              2. L'autorita' competente, ove ritenuto  utile  indice,
          cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono,  una  o
          piu' conferenze di servizi  ai  sensi  degli  dell'art.  14
          della legge n. 241 del 1990 al fine di  acquisire  elementi
          informativi  e  le  valutazioni   delle   altre   autorita'
          pubbliche interessate. 
              3. Nel  rispetto  dei  tempi  minimi  definiti  per  la
          consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure  di
          seguito   disciplinate,   l'autorita'    competente    puo'
          concludere con il proponente o l'autorita' procedente e  le
          altre amministrazioni  pubbliche  interessate  accordi  per
          disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  di  interesse
          comune ai  fini  della  semplificazione  e  della  maggiore
          efficacia dei procedimenti. 
              4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale  e'
          facolta' del proponente presentare all'autorita' competente
          motivata richiesta di  non  rendere  pubblica  parte  della
          documentazione   relativa   al   progetto,   allo    studio
          preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
          L'autorita'   competente,   verificate   le   ragioni   del
          proponente, accoglie o respinge motivatamente la  richiesta
          soppesando l'interesse alla  riservatezza  con  l'interesse
          pubblico   all'accesso   alle   informazioni.   L'autorita'
          competente dispone comunque della documentazione riservata,
          con l'obbligo di  rispettare  le  disposizioni  vigenti  in
          materia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-quater,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   29-quater.   (Procedura   per    il    rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale)   1.   Per   le
          installazioni  di  competenza   statale   la   domanda   e'
          presentata all'autorita' competente per mezzo di  procedure
          telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
          decreto di cui all'art. 29-duodecies, comma 2. 
              2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
          quali sono depositati i documenti e gli  atti  inerenti  il
          procedimento, al fine  della  consultazione  del  pubblico.
          Tale   consultazione   e'    garantita    anche    mediante
          pubblicazione sul sito internet  dell'autorita'  competente
          almeno per quanto riguarda il  contenuto  della  decisione,
          compresa una copia dell'autorizzazione  e  degli  eventuali
          successivi  aggiornamenti,  e  gli  elementi  di  cui  alle
          lettere b), e), f) e g) del comma 13. 
              3. L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai
          sensi  dell'art.  29-octies,   comma   4,   contestualmente
          all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
          data di avvio del procedimento ai sensi dell'art.  7  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di  cui
          al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla  data
          di avvio del procedimento, l'autorita' competente  pubblica
          nel proprio sito  web  l'indicazione  della  localizzazione
          dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
          uffici individuati ai sensi del comma 2  ove  e'  possibile
          prendere visione degli atti e trasmettere le  osservazioni.
          Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
          di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge
          7 agosto 1990,  n.  241.  Le  informazioni  pubblicate  dal
          gestore  ai  sensi  del  presente   comma   sono   altresi'
          pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito  web.
          E' in ogni caso garantita  l'unicita'  della  pubblicazione
          per gli impianti di cui al titolo III della  parte  seconda
          del presente decreto. 
              4. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          dell'annuncio di cui al comma  3,  i  soggetti  interessati
          possono  presentare   in   forma   scritta,   all'autorita'
          competente, osservazioni sulla domanda. 
              5. La convocazione da parte dell'autorita'  competente,
          ai  fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale, di apposita Conferenza di servizi,  alla  quale
          sono invitate  le  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale e comunque, nel caso di impianti  di  competenza
          statale, i  Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
          oltre al soggetto  richiedente  l'autorizzazione,  nonche',
          per le installazioni  di  competenza  regionale,  le  altre
          amministrazioni  competenti  per  il  rilascio  dei  titoli
          abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
          ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge  7
          agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni.  Per  le
          installazioni soggette alle disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  ferme  restando  le
          relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
          valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies,  comma  8,  e  di
          concordare preliminarmente le condizioni  di  funzionamento
          dell'installazione,  alla   conferenza   e'   invitato   un
          rappresentante della rispettiva autorita' competente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 25, del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  25.  Valutazione   dello   studio   di   impatto
          ambientale e degli esiti della consultazione. 
              1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la  valutazione
          d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente. 
              2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta  la
          documentazione presentata,  le  osservazioni,  obiezioni  e
          suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24, nonche',  nel
          caso dei progetti di  competenza  dello  Stato,  il  parere
          delle regioni interessate, che  dovra'  essere  reso  entro
          novanta giorni dalla  presentazione  di  cui  all'art.  23,
          comma  1.  L'autorita'  competente  comunica  alla  Regione
          interessata  che  il  proponente  ha  apportato   modifiche
          sostanziali al progetto e  fissa  il  termine  di  sessanta
          giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il  quale  la
          Regione puo' esprimere un ulteriore parere. 
              3. Contestualmente alla pubblicazione di  cui  all'art.
          24, il  proponente,  affinche'  l'autorita'  competente  ne
          acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa
          di allegati, a  tutti  i  soggetti  competenti  in  materia
          ambientale  interessati,  qualora  la   realizzazione   del
          progetto  preveda  autorizzazioni,   intese,   concessioni,
          licenze, pareri, nulla osta e assensi  comunque  denominati
          in  materia  ambientale.  Le  amministrazioni  rendono   le
          proprie  determinazioni   entro   sessanta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza di cui  all'art.  23,  comma  1,
          ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi  indetta  a
          tal  fine  dall'autorita'  competente.  Entro  il  medesimo
          termine il Ministero per i beni e le attivita' culturali si
          esprime ai sensi dell'art. 26 del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42,  e  negli  altri  casi  previsti  dal
          medesimo  decreto.  A  seguito  di   modificazioni   ovvero
          integrazioni  eventualmente  presentate   dal   proponente,
          ovvero richieste dall'autorita' competente, ove l'autorita'
          competente  ritenga  che  le  modifiche   apportate   siano
          sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di  cui  al
          presente  comma,  ulteriori   quarantacinque   giorni   dal
          deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei  pareri
          resi. 
              3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
          del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
          previsti ovvero abbiano manifestato  il  proprio  dissenso,
          l'autorita' competente procede comunque a  norma  dell'art.
          26. 
              4. L'autorita' competente puo' concludere con le  altre
          amministrazioni   pubbliche   interessate    accordi    per
          disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  di  interesse
          comune ai fini della semplificazione delle procedure. ». 
              - Il testo dell'art. 269 del citato decreto legislativo
          n. 152  del  2006,  modificato  dal  presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. n. 96.