Art. 5 
 
                         Difesa dei diritti 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  4,  i
lavoratori  distaccati  che  prestano  o  hanno  prestato   attivita'
lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all'articolo
4 in sede amministrativa e giudiziale.