Art. 5 
 
Delega  al  Governo  per  il  riordino  e  la  semplificazione  della
  normativa  in  materia  di  agricoltura,  silvicoltura  e   filiere
  forestali 
 
  1. Al fine di procedere alla semplificazione e al  riassetto  della
normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura  e  filiere
forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di  controlli
sanitari, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in  un  codice
agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme  vigenti
in materia divise per settori omogenei e ad introdurre  le  modifiche
necessarie alle predette finalita'. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto
di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano  prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; 
    b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per
materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di  esse,  anche
al fine di semplificare il linguaggio normativo; 
    c) coordinamento  delle  disposizioni,  apportando  le  modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e  sistematica
della  normativa  e  per  adeguare,  aggiornare  e  semplificare   il
linguaggio normativo; 
    d) risoluzione di  eventuali  incongruenze  e  antinomie  tenendo
conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali; 
    e)  revisione  dei  procedimenti  amministrativi  di   competenza
statale in materia di agricoltura,  al  fine  di  ridurre  i  termini
procedimentali  e  ampliare  le  ipotesi  di  silenzio  assenso   con
l'obiettivo  di  facilitare  in  particolare  l'avvio  dell'attivita'
economica in materia di agricoltura; 
    f)  introduzione  di  meccanismi,  di  tipo  pattizio,   con   le
amministrazioni   territoriali   in   relazione    ai    procedimenti
amministrativi di loro competenza, al  fine  di  prevedere  tempi  di
risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti,
ridurre i termini procedimentali e ampliare le  ipotesi  di  silenzio
assenso  con  l'obiettivo  di  facilitare  in   particolare   l'avvio
dell'attivita' economica in materia di agricoltura; 
    g)  armonizzazione  e  razionalizzazione  della   normativa   sui
controlli in materia di qualita' dei  prodotti,  sulle  produzioni  a
qualita'  regolamentata,  quali  le  denominazioni  di  origine,   le
indicazioni geografiche registrate ai sensi della  vigente  normativa
europea e la produzione biologica, e contro le frodi  agroalimentari,
al  fine  di  evitare  duplicazioni,  di  tutelare   maggiormente   i
consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni
della concorrenza, nonche' al  fine  di  coordinare  l'attivita'  dei
diversi  soggetti  istituzionalmente  competenti  sulla  base   della
normativa  vigente,  fatte  salve  le  competenze   delle   Autorita'
individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre  2007,
n. 193, e  successive  modificazioni,  nonche'  del  Ministero  della
salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento  (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  29  aprile
2004; 
    h)  revisione  e  armonizzazione  della  normativa  nazionale  in
materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la  strategia
nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale,  di
cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, la normativa europea e gli impegni assunti  in  sede  europea  e
internazionale,  con  conseguente  aggiornamento  o  con  l'eventuale
abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il
quale il Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
decreto legislativo e'  successivamente  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione dei pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per  materia  e  per  i  profili  finanziari  e   della   Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano  nel  termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso  il  quale  il
decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Se  il  termine
previsto per il parere  cade  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza del termine  previsto  al  comma  1  o  successivamente,  la
scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette  nuovamente
i  testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. Le  Commissioni  competenti  per  materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 6  novembre  2007,  n.  193  (Attuazione  della
          direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli  in  materia  di
          sicurezza  alimentare  e   applicazione   dei   regolamenti
          comunitari nel medesimo settore), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario: 
              «Art.  2  (Autorita'  competenti).   -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,  853/2004,
          854/2004 e 882/2004, e  successive  modificazioni,  per  le
          materie  disciplinate  dalla  normativa  abrogata  di   cui
          all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
          salute, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito
          delle rispettive competenze. Per le forniture destinate  ai
          contingenti delle Forze  armate  impiegati  nelle  missioni
          internazionali,  l'Autorita'  competente  e'  il  Ministero
          della   difesa,   che    si    avvale    delle    strutture
          tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di  vigilanza
          militare,  al  cui  personale,  nello   svolgimento   della
          specifica   attivita',   sono   conferite    le    relative
          attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della  legge
          30 aprile 1962, n. 283.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 41 del regolamento (CE)
          n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29
          aprile, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare
          la conformita' alla normativa in materia di  mangimi  e  di
          alimenti e alle norme sulla salute e  sul  benessere  degli
          animali, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea 30 aprile 2004, n. L 165: 
              «Art. 41 (Piani di controllo nazionali pluriennali).  -
          Al fine di garantire l'effettiva attuazione  dell'art.  17,
          paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle  norme
          sulla salute e sul benessere degli animali e  dell'art.  45
          del presente regolamento, ciascuno Stato membro elabora  un
          unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale.». 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-  legge  finanziaria  2007),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006,  n.  299,  supplemento
          ordinario. 
              - Il testo del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.
          227 (Orientamento e modernizzazione del settore  forestale,
          a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001,  n.  57),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».