Art. 5 Assestamento e variazioni di bilancio 1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unita' di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»; c) dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti: «4-septies. Il disegno di legge di assestamento e' corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento. 4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 33 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: "Art. 33. Assestamento e variazioni di bilancio 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di competenza sia di cassa. 3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unita' di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. 4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. 4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. 4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti. 4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati. 4-septies. Il disegno di legge di assestamento e' corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'art. 10, comma 2, lettera e). La relazione e' aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento. 4-octies. Il budget di cui all'art. 21, comma 11, lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.".