Art. 5 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Le regioni provvedono all'attuazione di  quanto  disposto  dalla
presente legge, in conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  6
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992,
          n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
          sociale e i diritti  delle  persone  handicappate),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 6. (Prevenzione e diagnosi  precoce).  -  1.  Gli
          interventi per la prevenzione e  la  diagnosi  prenatale  e
          precoce delle  minorazioni  si  attuano  nel  quadro  della
          programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 
              2. Le regioni, conformemente  alle  competenze  e  alle
          attribuzioni di cui alla legge 8 giugno  1990,  n.  142,  e
          alla  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,   e   successive
          modificazioni, disciplinano entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge: 
                a)  l'informazione  e  l'educazione  sanitaria  della
          popolazione sulle cause e sulle conseguenze  dell'handicap,
          nonche' sulla prevenzione in fase preconcezionale,  durante
          la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie
          fasi di sviluppo della vita, e  sui  servizi  che  svolgono
          tali funzioni; 
                b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto
          dei ritmi e dei bisogni naturali della  partoriente  e  del
          nascituro; 
                c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di
          vita e di  lavoro,  dei  fattori  di  rischio  che  possono
          determinare    malformazioni    congenite    e    patologie
          invalidanti; 
                d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi
          prenatale e  precoce  per  la  prevenzione  delle  malattie
          genetiche che possono  essere  causa  di  handicap  fisici,
          psichici, sensoriali di neuromotulesioni; 
                e) il controllo periodico  della  gravidanza  per  la
          individuazione  e  la  terapia   di   eventuali   patologie
          complicanti la  gravidanza  e  la  prevenzione  delle  loro
          conseguenze; 
                f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i  parti
          e le nascite a rischio; 
                g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla
          diagnosi precoce delle  malformazioni  e  l'obbligatorieta'
          del  controllo  per  l'individuazione  ed   il   tempestivo
          trattamento     dell'ipotiroidismo     congenito,     della
          fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le  modalita'  dei
          controlli e della loro applicazione sono  disciplinate  con
          atti  di  indirizzo  e  coordinamento  emanati   ai   sensi
          dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833. Con tali  atti  possono  essere  individuate  altre
          forme  di  endocrinopatie  e  di   errori   congeniti   del
          metabolismo alle quali estendere l'indagine  per  tutta  la
          popolazione neonatale; 
                h) un' attivita' di prevenzione permanente che tuteli
          i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento
          con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne  e
          dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di
          patologie e  di  cause  invalidanti  e  con  controlli  sul
          bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno,  entro
          il sesto ed il nono mese  di  vita  e  ogni  due  anni  dal
          compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal  fine
          un libretto sanitario personale, con le caratteristiche  di
          cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,
          su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed
          ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato  di
          salute del bambino; 
                i)  gli   interventi   informativi,   educativi,   di
          partecipazione e di controllo per  eliminare  la  nocivita'
          ambientale e prevenire gli infortuni in  ogni  ambiente  di
          vita  e  di  lavoro,  con  particolare   riferimento   agli
          incidenti domestici. 
              3. Lo  Stato  promuove  misure  di  profilassi  atte  a
          prevenire ogni forma di handicap, con particolare  riguardo
          alla vaccinazione contro la rosolia.».