Art. 5 
 
Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema
Corte di cassazione e modifica del limite di eta' per il conferimento
                di funzioni direttive di legittimita' 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita'  negli  incarichi  apicali,
direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione
e la Procura Generale della Corte di  cassazione,  in  ragione  delle
molteplici  iniziative  di  riforma  intraprese  per  la  definizione
dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni
apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema  Corte  di
cassazione e la Procura Generale, i quali  non  abbiano  compiuto  il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2016  e  che
debbano essere  collocati  a  riposo  nel  periodo  compreso  fra  la
medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.  Per  tutti
gli altri magistrati  ordinari  resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014. 
  2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza  del  posto  messo  a  concorso,  assicurano
almeno quattro anni di servizio prima della data  di  collocamento  a
riposo. Le funzioni direttive  di  cui  all'articolo  10,  comma  14,
possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza  del  posto  messo  a  concorso,  assicurano
almeno tre anni di  servizio  prima  della  data  di  collocamento  a
riposo.».