Art. 5 
 
 
                   Oneri di motivazione analitica 
 
  1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di  una  societa'  o
l'acquisto  di  una  partecipazione,  anche  attraverso  aumento   di
capitale, avvenga in conformita' a espresse  previsioni  legislative,
l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a  partecipazione
pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17,  o  di  acquisto  di
partecipazioni,  anche  indirette,  da   parte   di   amministrazioni
pubbliche in societa'  gia'  costituite  deve  essere  analiticamente
motivato con  riferimento  alla  necessita'  della  societa'  per  il
perseguimento delle finalita' istituzionali di  cui  all'articolo  4,
evidenziando, altresi', le ragioni e le  finalita'  che  giustificano
tale scelta, anche sul piano  della  convenienza  economica  e  della
sostenibilita' finanziaria e in considerazione della possibilita'  di
destinazione alternativa delle risorse pubbliche  impegnate,  nonche'
di gestione  diretta  o  esternalizzata  del  servizio  affidato.  La
motivazione deve anche dare conto della compatibilita'  della  scelta
con  i  principi  di  efficienza,  di  efficacia  e  di  economicita'
dell'azione amministrativa. 
  2.  L'atto  deliberativo  di  cui  al  comma  1  da'   atto   della
compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme  dei
trattati europei e, in particolare,  con  la  disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali  sottopongono
lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. 
  3. L'amministrazione  invia  l'atto  deliberativo  di  costituzione
della societa' o  di  acquisizione  della  partecipazione  diretta  o
indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi,  e  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri
di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  4. Ai fini di quanto previsto dal  comma  3,  per  gli  atti  delle
amministrazioni dello Stato e' competente l'ufficio di  controllo  di
legittimita' sugli atti; per gli atti  delle  regioni  e  degli  enti
locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o  delle
altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede  nella  regione,
e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli  atti  degli
enti assoggettati a controllo della Corte di  conti  ai  sensi  della
legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione  del  controllo
sugli enti medesimi. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21-bis della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato»: 
              «Art.  21-bis  (Poteri  dell'Autorita'  Garante   della
          concorrenza e del mercato  sugli  atti  amministrativi  che
          determinano   distorsioni   della   concorrenza).   -    1.
          L'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  e'
          legittimata  ad  agire  in   giudizio   contro   gli   atti
          amministrativi generali, i regolamenti ed  i  provvedimenti
          di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le  norme
          a tutela della concorrenza e del mercato. 
              2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
          se ritiene che una pubblica amministrazione  abbia  emanato
          un  atto  in  violazione  delle  norme   a   tutela   della
          concorrenza e del mercato, emette, entro  sessanta  giorni,
          un parere motivato, nel quale indica gli specifici  profili
          delle    violazioni    riscontrate.    Se    la    pubblica
          amministrazione  non  si  conforma  nei   sessanta   giorni
          successivi alla comunicazione del parere, l'Autorita'  puo'
          presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato,  il  ricorso,
          entro i successivi trenta giorni. 
              3. Ai giudizi  instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si
          applica la disciplina di cui al Libro  IV,  Titolo  V,  del
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.». 
          - La legge 21 marzo 1958, n. 259,  recante  «Partecipazione
          della  Corte  dei  conti  al   controllo   sulla   gestione
          finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce  in  via
          ordinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8  aprile
          1958, n. 84.