Art. 5 
 
 
                   Tavolo tecnico per lo sviluppo 
                     e il coordinamento del SINP 
 
  1. Per l'attivita' di sviluppo, raccordo e coordinamento  del  SINP
viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento
del SINP composto da due rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore  del
tavolo, da un  rappresentante  del  Ministero  della  salute,  da  un
rappresentante del Ministero per la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno,  da
un rappresentante del Ministero della difesa,  da  un  rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze,  da  due  rappresentanti
dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e  delle  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  designati  dalla  Conferenza  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera c), sono  invitati
in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti
dei ministeri competenti. 
  2. Il tavolo tecnico, nel rispetto degli indirizzi e  delle  regole
forniti dalla Commissione di coordinamento del  Sistema  pubblico  di
connettivita' e in conformita'  con  le  linee  guida,  le  modalita'
operative, il  funzionamento  dei  servizi  e  le  procedure  per  la
cooperazione applicativa emanati dalla Commissione  di  coordinamento
per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettivita' di
cui all'articolo 79 del decreto legislativo n.  82  del  2005,  sulla
base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008 e a  supporto  della  commissione  di  cui
all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo: 
    a)   verifica   l'adeguatezza   delle   modalita'   tecniche   di
funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione,
monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di
lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo  5  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008; 
    b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi
alle finalita' stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008; 
    c)    formula    proposte     in     relazione     all'incremento
quantitativo/qualitativo  del  SINP  tenendo  conto   delle   risorse
professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina  le
fasi di sviluppo progettuale  e  organizzativo/funzionale  anche  con
riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale  con  altri
enti,  istituzioni,  organismi  fonti  di   dati/informazioni   utili
all'accrescimento delle conoscenze e  delle  conseguenti  azioni  del
sistema prevenzionale; nell'ambito di tale  attivita'  acquisisce  il
concorso degli organismi paritetici e degli  istituti  di  settore  a
carattere scientifico, ivi compresi  quelli  che  si  occupano  della
salute delle donne; 
    d)   definisce   modalita'   tecnico-operative   per   migliorare
l'accessibilita', la fruibilita' e la diffusione delle  informazioni,
formulando  proposte  di  sviluppo  tenendo   conto   delle   risorse
professionali, economiche e strumentali; 
    e) produce, sulla  base  degli  indirizzi  del  comitato  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo  n.  81  del  2008,  i  report
nazionali per le finalita' di ruolo e le cadenze  temporali  previste
dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale
proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialita'  della
reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi  anche
del contributo del Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro
(CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo; 
    f) svolge  attivita'  di  supporto  per  le  esigenze,  anche  di
informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione
del SINP ai vari livelli di intervento; 
    g) formula proposte in merito a iniziative  di  comunicazione  al
fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attivita' svolta; 
    h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai  vari
livelli  territoriali,  sullo  stato   di   sviluppo   del   SINP   e
sull'utilizzo delle informazioni. 
  3.  Il  tavolo  tecnico  ha  sede  operativa  presso  l'INAIL   che
garantisce i relativi servizi di segreteria. 
  4. All'attuazione delle attivita' di cui al  presente  articolo  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  I  componenti  del
tavolo non percepiscono alcun emolumento, ne' alcuna indennita',  ne'
alcun gettone, ne' qualsiasi compenso comunque denominato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  79  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art. 79. (Commissione  di  coordinamento  del  Sistema
          pubblico  di  connettivita').  -   1.   E'   istituita   la
          Commissione  di   coordinamento   del   SPC,   di   seguito
          denominata:   "Commissione",   preposta   agli    indirizzi
          strategici del SPC. 
              2. La Commissione: 
                a)  assicura  il  raccordo  tra  le   amministrazioni
          pubbliche,  nel  rispetto  delle  funzioni  e  dei  compiti
          spettanti a ciascuna di esse; 
                b) approva le linee guida, le modalita'  operative  e
          di  funzionamento  dei  servizi  e  delle   procedure   per
          realizzare  la  cooperazione  applicativa  fra  i   servizi
          erogati dalle amministrazioni; 
                c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo  e
          dell'architettura  tecnologica  del  SPC  in  funzione  del
          mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni  e
          delle  opportunita'  derivanti   dalla   evoluzione   delle
          tecnologie; 
                d)  promuove  la  cooperazione  applicativa  fra   le
          pubbliche  amministrazioni,  nel  rispetto   delle   regole
          tecniche di cui all'articolo 71; 
                e) definisce i criteri e ne  verifica  l'applicazione
          in merito  alla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione
          dagli  elenchi  dei  fornitori  qualificati  SPC   di   cui
          all'articolo 82; 
                f)  dispone  la  sospensione  e  cancellazione  dagli
          elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82; 
                g) verifica la qualita' e la  sicurezza  dei  servizi
          erogati dai fornitori qualificati del SPC; 
                h) promuove il recepimento degli standard necessari a
          garantire la connettivita', l'interoperabilita' di  base  e
          avanzata, la cooperazione applicativa e  la  sicurezza  del
          Sistema. 
              3.  Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a
          maggioranza  semplice  o  qualificata  dei  componenti   in
          relazione all'argomento in esame.  La  Commissione  a  tale
          fine elabora, entro  tre  mesi  dal  suo  insediamento,  un
          regolamento   interno   da   approvare   con    maggioranza
          qualificata dei suoi componenti.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art. 5. (Comitato per  l'indirizzo  e  la  valutazione
          delle politiche attive e  per  il  coordinamento  nazionale
          delle  attivita'  di  vigilanza  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro).  -  1.  Presso  il  Ministero  della
          salute e'  istituito  il  Comitato  per  l'indirizzo  e  la
          valutazione delle politiche attive e per  il  coordinamento
          nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute
          e sicurezza sul  lavoro.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal
          Ministro della salute ed e' composto da: 
                a) il Direttore Generale della  competente  Direzione
          Generale e i Direttori dei competenti uffici del  Ministero
          della salute; 
                b) due Direttori Generali delle competenti  Direzioni
          Generali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali; 
                c) il Direttore Centrale  per  la  Prevenzione  e  la
          sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del  fuoco  e
          del soccorso pubblico del Ministero dell'interno; 
                d) Il Direttore Generale della  competente  Direzione
          Generale  del  Ministero   delle   Infrastrutture   e   dei
          Trasporti; 
                e) il Coordinatore  della  Commissione  Salute  della
          Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 
                f) quattro rappresentanti delle  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  individuati  per   un
          quinquennio in sede di Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
          rappresentante   dell'INAIL,   uno   dell'ISPESL   e    uno
          dell'Istituto  di  previdenza  per  il  settore   marittimo
          (IPSEMA). 
              3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di  garantire
          la  piu'  completa  attuazione  del  principio   di   leale
          collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: 
                a)  stabilire  le  linee   comuni   delle   politiche
          nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
                b)  individuare  obiettivi  e  programmi  dell'azione
          pubblica di miglioramento  delle  condizioni  di  salute  e
          sicurezza dei lavoratori; 
                c) definire la programmazione annuale  in  ordine  ai
          settori prioritari di intervento dell'azione di  vigilanza,
          i piani di attivita'  e  i  progetti  operativi  a  livello
          nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti  dai
          comitati regionali di  coordinamento  e  dai  programmi  di
          azione individuati in sede comunitaria; 
                d) programmare il  coordinamento  della  vigilanza  a
          livello nazionale in materia  di  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro; 
                e)  garantire  lo  scambio  di  informazioni  tra   i
          soggetti istituzionali al fine di promuovere  l'uniformita'
          dell'applicazione della normativa vigente; 
                f) individuare le priorita' della ricerca in tema  di
          prevenzione dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  dei
          lavoratori. 
              4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui  al
          comma 3, lettere a), b), e),  f),  le  parti  sociali  sono
          consultate preventivamente.  Sull'attuazione  delle  azioni
          intraprese e' effettuata una verifica  con  cadenza  almeno
          annuale. 
              5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la  sede
          del  Ministero  della  salute,  con  cadenza  temporale   e
          modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno,
          da adottare  a  maggioranza  qualificata.  Le  funzioni  di
          segreteria sono svolte da  personale  del  Ministero  della
          salute. 
              6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta   alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
              Art.  6.  (Commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro). - 1.  Presso  il  Ministero
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  istituita  la
          Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
          sul lavoro. La Commissione e' composta da: 
                a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali con funzioni di presidente; 
                b) un rappresentante del Ministero della salute; 
                c) un rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
                d)   un   rappresentante    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti; 
                e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
                f) un rappresentante del Ministero della  difesa,  un
          rappresentante  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali,  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  o  un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
          della  Commissione,   ravvisando   profili   di   specifica
          competenza, ne disponga la convocazione; 
                g) sei rappresentanti delle regioni e delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
                h)  sei  esperti   designati   delle   organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori    comparativamente     piu'
          rappresentative a livello nazionale; 
                i)  sei  esperti   designati   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale; 
                l)  tre  esperti  in  medicina  del  lavoro,   igiene
          industriale e impiantistica industriale; 
                m) un rappresentante dell'ANMIL. 
              2. Per  ciascun  componente  puo'  essere  nominato  un
          supplente,  il  quale  interviene  unicamente  in  caso  di
          assenza del titolare. Ai lavori della  Commissione  possono
          altresi'    partecipare     rappresentanti     di     altre
          amministrazioni  centrali  dello  Stato   in   ragione   di
          specifiche tematiche inerenti le relative  competenze,  con
          particolare riferimento a quelle relative  alle  differenze
          di genere e a quelle relative alla materia  dell'istruzione
          per le problematiche  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettera c). 
              3. All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'
          istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
          la composizione e la funzione. 
              4. La Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli
          istituti pubblici con competenze in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
          esperti nei diversi settori di interesse. 
              5. I componenti della Commissione e  i  segretari  sono
          nominati con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, su designazione degli  organismi
          competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da  adottare
          entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono individuati le  modalita'  e  i
          termini  per  la  designazione   e   l'individuazione   dei
          componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l). 
              6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
          fissate con regolamento interno da adottarsi a  maggioranza
          qualificata rispetto al numero dei componenti; le  funzioni
          di segreteria sono svolte da personale  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato. 
              7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta   alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
              8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
          sicurezza sul lavoro ha il compito di: 
                a) esaminare i problemi applicativi  della  normativa
          di salute e sicurezza sul lavoro e formulare  proposte  per
          lo  sviluppo  e  il  perfezionamento   della   legislazione
          vigente; 
                b) esprimere pareri sui piani annuali  elaborati  dal
          Comitato di cui all'articolo 5; 
                c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
          prevenzione di cui all'articolo 11; 
                d) validare le buone prassi in materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; 
                e) redigere annualmente, sulla base dei dati  forniti
          dal  sistema  informativo  di  cui  all'articolo   8,   una
          relazione sullo stato di applicazione  della  normativa  di
          salute  e  sicurezza  e  sul  suo  possibile  sviluppo,  da
          trasmettere alle commissioni parlamentari competenti  e  ai
          presidenti delle regioni; 
                f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre  2010,
          le  procedure   standardizzate   di   effettuazione   della
          valutazione dei rischi di cui  all'articolo  29,  comma  5,
          tenendo  conto  dei  profili  di  rischio  e  degli  indici
          infortunistici di settore. Tali procedure vengono  recepite
          con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e  delle
          politiche sociali e dell'interno acquisito il parere  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  La
          Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle
          suddette procedure al fine di  un'eventuale  rielaborazione
          delle medesime; 
                g) elaborare i criteri finalizzati  alla  definizione
          del  sistema  di  qualificazione  delle   imprese   e   dei
          lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il  sistema  di
          qualificazione delle imprese e'  disciplinato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, acquisito  il  parere
          della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto; 
                h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
          di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,  in
          considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
          riferimento,  orientino  i  comportamenti  dei  datori   di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
                i) valutare le problematiche connesse  all'attuazione
          delle   direttive   comunitarie   e    delle    convenzioni
          internazionali stipulate in materia di salute  e  sicurezza
          del lavoro; 
                i-bis)  redigere  ogni  cinque  anni  una   relazione
          sull'attuazione  pratica  della  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio e delle altre direttive  dell'Unione  europea  in
          materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  comprese  le
          direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
          94/33/CE, con le modalita'  previste  dall'articolo  17-bis
          della direttiva 89/391/CEE del Consiglio; 
                l) promuovere la considerazione della  differenza  di
          genere in relazione alla  valutazione  dei  rischi  e  alla
          predisposizione delle misure di prevenzione; 
                m) indicare  modelli  di  organizzazione  e  gestione
          aziendale ai fini di cui all'articolo  30.  La  Commissione
          monitora ed eventualmente rielabora le suddette  procedure,
          entro 24 mesi dall'entrata in vigore  del  decreto  con  il
          quale  sono  stati  recepiti  i  modelli  semplificati  per
          l'adozione  ed   efficace   attuazione   dei   modelli   di
          organizzazione e gestione della sicurezza nelle  piccole  e
          medie imprese; 
                m-bis)  elaborare  criteri  di  qualificazione  della
          figura del formatore per la salute e sicurezza sul  lavoro,
          anche tenendo  conto  delle  peculiarita'  dei  settori  di
          riferimento; 
                m-ter) elaborare le procedure standardizzate  per  la
          redazione del documento di valutazione dei  rischi  di  cui
          all'articolo 26, comma 3, anche  previa  individuazione  di
          tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
          operi in quanto l'interferenza delle  lavorazioni  in  tali
          ambiti risulti irrilevante; 
                m-quater) elaborare le  indicazioni  necessarie  alla
          valutazione del  rischio  da  stress  lavoro-correlato.  La
          Commissione   monitora   l'applicazione   delle    suddette
          indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
          della  metodologia   individuata,   anche   per   eventuali
          integrazioni alla medesima.».