Art. 5
Tavolo tecnico per lo sviluppo
e il coordinamento del SINP
1. Per l'attivita' di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP
viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento
del SINP composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del
tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un
rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da
un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti
dell'INAIL e da sette rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera c), sono invitati
in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti
dei ministeri competenti.
2. Il tavolo tecnico, nel rispetto degli indirizzi e delle regole
forniti dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di
connettivita' e in conformita' con le linee guida, le modalita'
operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la
cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento
per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettivita' di
cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla
base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della commissione di cui
all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo:
a) verifica l'adeguatezza delle modalita' tecniche di
funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione,
monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di
lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 81 del 2008;
b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi
alle finalita' stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) formula proposte in relazione all'incremento
quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse
professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le
fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con
riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri
enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili
all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del
sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attivita' acquisisce il
concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a
carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
d) definisce modalita' tecnico-operative per migliorare
l'accessibilita', la fruibilita' e la diffusione delle informazioni,
formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse
professionali, economiche e strumentali;
e) produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report
nazionali per le finalita' di ruolo e le cadenze temporali previste
dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale
proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialita' della
reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche
del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo;
f) svolge attivita' di supporto per le esigenze, anche di
informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione
del SINP ai vari livelli di intervento;
g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al
fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attivita' svolta;
h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari
livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e
sull'utilizzo delle informazioni.
3. Il tavolo tecnico ha sede operativa presso l'INAIL che
garantisce i relativi servizi di segreteria.
4. All'attuazione delle attivita' di cui al presente articolo le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del
tavolo non percepiscono alcun emolumento, ne' alcuna indennita', ne'
alcun gettone, ne' qualsiasi compenso comunque denominato.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 79. (Commissione di coordinamento del Sistema
pubblico di connettivita'). - 1. E' istituita la
Commissione di coordinamento del SPC, di seguito
denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi
strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti
spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalita' operative e
di funzionamento dei servizi e delle procedure per
realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi
erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del
mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e
delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle
tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione
in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione
dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui
all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli
elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi
erogati dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a
garantire la connettivita', l'interoperabilita' di base e
avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del
Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a
maggioranza semplice o qualificata dei componenti in
relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale
fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un
regolamento interno da approvare con maggioranza
qualificata dei suoi componenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 5. (Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero della
salute e' istituito il Comitato per l'indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal
Ministro della salute ed e' composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione
Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero
della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni
Generali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la
sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e
del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione
Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano individuati per un
quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire
la piu' completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche
nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
comitati regionali di coordinamento e dai programmi di
azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i
soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformita'
dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al
comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni
intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede
del Ministero della salute, con cadenza temporale e
modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno,
da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di
segreteria sono svolte da personale del Ministero della
salute.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
Art. 6. (Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alle differenze
di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione
per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati le modalita' e i
termini per la designazione e l'individuazione dei
componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010,
le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite
con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. La
Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle
suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione
delle medesime;
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione
del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le
direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo 17-bis
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30. La Commissione
monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure,
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per
l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La
Commissione monitora l'applicazione delle suddette
indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima.».