Art. 5 
 
 
                Disposizioni integrative e correttive 
               del decreto legislativo n. 151 del 2015 
 
  1. Alla legge 12 marzo 1999, n.  68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  4,  comma  3-bis,  le  parole  «riduzione  della
capacita' lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «riduzione della capacita' lavorativa pari o  superiore  al
60 per cento»; 
    b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire  100.000»
sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte  la
misura del  contributo  esonerativo  di  cui  all'articolo  5,  comma
3-bis.»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione  la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
23 aprile 2004,  n.  124,  e  successive  modificazioni.  La  diffida
prevede,  in  relazione  alla  quota  d'obbligo   non   coperta,   la
presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione  o
la  stipulazione  del  contratto  di  lavoro  con  la   persona   con
disabilita' avviata dagli uffici.»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di  cui  al  comma  1
sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali.». 
  2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n.  300  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «In  mancanza  di  accordo,
gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo  possono  essere
installati   previa   autorizzazione    delle    sede    territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso  di
imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di
piu'  sedi  territoriali,  della   sede   centrale   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al  terzo  periodo  sono
definitivi.». 
  3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151  del  2015,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165.»; 
    b) al comma 4, dopo le parole  «delle  organizzazioni  sindacali»
sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro,  delle  sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n.
          68 (Norme per il diritto  al  lavoro  dei  disabili),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4. (Criteri di computo della quota di riserva). -
          1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
          disabili  da  assumere,  sono  computati  di  norma  tra  i
          dipendenti tutti i  lavoratori  assunti  con  contratto  di
          lavoro  subordinato.  Ai   medesimi   effetti,   non   sono
          computabili: i lavoratori occupati ai sensi della  presente
          legge,  i  lavoratori  occupati  con  contratto   a   tempo
          determinato  di  durata  fino  a  sei  mesi,  i   soci   di
          cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i   dirigenti,   i
          lavoratori  assunti  con  contratto   di   inserimento,   i
          lavoratori  occupati  con  contratto  di   somministrazione
          presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti  per  attivita'
          da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita',  i
          soggetti impegnati in lavori socialmente utili  assunti  ai
          sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo  28  febbraio
          2000, n. 81, i lavoratori a  domicilio,  i  lavoratori  che
          aderiscono   al   programma   di   emersione,   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre  2001,
          n.  383,  e  successive  modificazioni.  Restano  salve  le
          ulteriori esclusioni previste dalle discipline di  settore.
          Per  i   lavoratori   assunti   con   contratto   a   tempo
          indeterminato parziale  si  applicano  le  norme  contenute
          nell'articolo 18, comma  secondo,  della  legge  20  maggio
          1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1  della  legge
          11 maggio 1990, n. 108. 
              2. Nel computo le frazioni percentuali  superiori  allo
          0,50 sono considerate unita'. 
              3.  I  lavoratori  disabili   dipendenti   occupati   a
          domicilio  o  con  modalita'  di  tele-lavoro,   ai   quali
          l'imprenditore  affida  una  quantita'  di  lavoro,   anche
          mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
          sensi dell'articolo 27, paragrafo  1,  lettera  (i),  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita'  adottata  dall'Assemblea  generale  il  13
          dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva  dalla  legge  3
          marzo 2009, n. 18 atta a  procurare  loro  una  prestazione
          continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
          conformita' alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo
          comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 ,  e  a  quella
          stabilita dal contratto collettivo nazionale  applicato  ai
          lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a  domicilio
          o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai  fini  della
          copertura della quota di riserva. 
              3-bis.  I  lavoratori,  gia'   disabili   prima   della
          costituzione del rapporto di lavoro, anche se  non  assunti
          tramite il collocamento obbligatorio, sono computati  nella
          quota di riserva di cui all'articolo  3  nel  caso  in  cui
          abbiano una riduzione della  capacita'  lavorativa  pari  o
          superiore al 60 per  cento  o  minorazioni  ascritte  dalla
          prima alla sesta categoria di cui alle tabelle  annesse  al
          testo unico delle norme in materia di pensioni  di  guerra,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          dicembre 1978, n. 915, o  con  disabilita'  intellettiva  e
          psichica,  con   riduzione   della   capacita'   lavorativa
          superiore  al  45  per  cento,   accertata   dagli   organi
          competenti. 
              4. I lavoratori che divengono inabili allo  svolgimento
          delle proprie  mansioni  in  conseguenza  di  infortunio  o
          malattia  non  possono  essere  computati  nella  quota  di
          riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
          della capacita' lavorativa inferiore al  60  per  cento  o,
          comunque,   se    sono    divenuti    inabili    a    causa
          dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
          in  sede  giurisdizionale,  delle  norme  in   materia   di
          sicurezza ed igiene del lavoro. Per i  predetti  lavoratori
          l'infortunio o la malattia non  costituiscono  giustificato
          motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
          adibiti a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in  mancanza,  a
          mansioni inferiori. Nel caso  di  destinazione  a  mansioni
          inferiori essi hanno diritto alla  conservazione  del  piu'
          favorevole  trattamento  corrispondente  alle  mansioni  di
          provenienza. Qualora per  i  predetti  lavoratori  non  sia
          possibile   l'assegnazione   a   mansioni   equivalenti   o
          inferiori,  gli  stessi  vengono  avviati,   dagli   uffici
          competenti di cui all'articolo 6,  comma  1,  presso  altra
          azienda, in attivita' compatibili con le residue  capacita'
          lavorative, senza  inserimento  nella  graduatoria  di  cui
          all'articolo 8. 
              5. Le disposizioni di cui all'articolo  1  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
          applicano anche al personale militare  e  della  protezione
          civile. 
              6.   Qualora   si    renda    necessaria,    ai    fini
          dell'inserimento  mirato,  una  adeguata   riqualificazione
          professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri  a
          proprio carico, lo  svolgimento  delle  relative  attivita'
          presso la stessa azienda che effettua  l'assunzione  oppure
          affidarne  lo  svolgimento,  mediante   convenzioni,   alle
          associazioni   nazionali   di    promozione,    tutela    e
          rappresentanza, di cui all'articolo  115  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e
          successive   modificazioni,   che   abbiano   le   adeguate
          competenze  tecniche,  risorse   e   disponibilita',   agli
          istituti di  formazione  che  di  tali  associazioni  siano
          emanazione, purche'  in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonche' ai  soggetti
          di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.  104
          .  Ai   fini   del   finanziamento   delle   attivita'   di
          riqualificazione  professionale  e   della   corrispondente
          assistenza economica ai mutilati ed  invalidi  del  lavoro,
          l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo  181  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese  per
          l'assegno di incollocabilita'  previsto  dall'articolo  180
          dello stesso testo unico, per  l'assegno  speciale  di  cui
          alla legge 5 maggio 1976, n. 248  ,  e  per  il  fondo  per
          l'addestramento  professionale  dei  lavoratori,   di   cui
          all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949,  n.  264  ,  e'
          attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti  dal
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 , di seguito denominata «Conferenza unificata».». 
              - Si riporta l'articolo 15 della citata  legge,  n.  68
          del 1999, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 15. (Sanzioni). - 1. Le  imprese  private  e  gli
          enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi  di
          cui all'articolo 9, comma 6, sono  soggetti  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000
          per ritardato  invio  del  prospetto,  maggiorata  di  lire
          50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo. 
              2. Le sanzioni amministrative previste  dalla  presente
          legge sono disposte dalle direzioni provinciali del  lavoro
          e i relativi  introiti  sono  destinati  al  Fondo  di  cui
          all'articolo 14. 
              3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, di inadempienze di pubbliche  amministrazioni  alle
          disposizioni della presente legge si applicano le  sanzioni
          penali, amministrative e disciplinari previste dalle  norme
          sul pubblico impiego. 
              4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui  insorge
          l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle  categorie
          di cui all'articolo 1, per ogni giorno  lavorativo  durante
          il quale risulti  non  coperta,  per  cause  imputabili  al
          datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo
          3, il datore di lavoro stesso e' tenuto  al  versamento,  a
          titolo  di  sanzione  amministrativa,  al  Fondo   di   cui
          all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura
          del contributo esonerativo di  cui  all'articolo  5,  comma
          3-bis. per ciascun  lavoratore  disabile  che  risulta  non
          occupato nella medesima giornata. 
              4-bis. Per la violazione  di  cui  al  comma  4,  trova
          applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13
          del  decreto  legislativo  23  aprile  2004,  n.   124,   e
          successive modificazioni. La diffida prevede, in  relazione
          alla quota d'obbligo non  coperta,  la  presentazione  agli
          uffici  competenti  della  richiesta  di  assunzione  o  la
          stipulazione del contratto di lavoro  con  la  persona  con
          disabilita' avviata dagli uffici. 
              5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui  al
          comma 1 sono adeguati ogni  cinque  anni  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  13   del   citato   decreto
          legislativo  23  aprile  2004,   n.   124,   e   successive
          modificazioni (Razionalizzazione delle  funzioni  ispettive
          in materia di previdenza  sociale  e  di  lavoro,  a  norma
          dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 13.  (Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo  accede
          presso i luoghi di lavoro nei modi e nei  tempi  consentiti
          dalla legge. Alla conclusione delle attivita'  di  verifica
          compiute nel  corso  del  primo  accesso  ispettivo,  viene
          rilasciato al datore di  lavoro  o  alla  persona  presente
          all'ispezione, con l'obbligo alla  tempestiva  consegna  al
          datore di lavoro, il verbale  di  primo  accesso  ispettivo
          contenente: 
                a) l'identificazione dei lavoratori  trovati  intenti
          al  lavoro  e  la  descrizione  delle  modalita'  del  loro
          impiego; 
                b) la specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
                c) le eventuali  dichiarazioni  rese  dal  datore  di
          lavoro o da  chi  lo  assiste,  o  dalla  persona  presente
          all'ispezione; 
                d)  ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli  illeciti,  fermo  restando  quanto  previsto   dall'
          articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio  1961,  n.
          628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'  articolo
          6  della   legge   24   novembre   1981,   n.   689,   alla
          regolarizzazione delle inosservanze comunque  materialmente
          sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notificazione del verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative di cui  all'  articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
                a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
                b)  la  diffida  a  regolarizzare  gli  inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
                c)  la  possibilita'  di  estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
                d) la possibilita' di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
                e) l'indicazione degli strumenti di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          del ricorso di cui all'articolo 17  del  presente  decreto,
          fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
          di cui ai commi 2 e 3. Ove  da  parte  del  trasgressore  o
          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
          personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
          pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
          notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
          trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
          sia stato notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, violazioni in materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5.». 
              - Si riporta l'articolo 4 della citata legge n. 300 del
          1970, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 4. (Impianti audiovisivi e altri  strumenti  di
          controllo). - 1.  Gli  impianti  audiovisivi  e  gli  altri
          strumenti  dai  quali  derivi  anche  la  possibilita'   di
          controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori  possono
          essere impiegati esclusivamente per esigenze  organizzative
          e produttive, per la sicurezza del lavoro e per  la  tutela
          del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
          accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
          unitaria o dalle  rappresentanze  sindacali  aziendali.  In
          alternativa, nel caso  di  imprese  con  unita'  produttive
          ubicate in diverse province della stessa regione ovvero  in
          piu' regioni, tale  accordo  puo'  essere  stipulato  dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  In   mancanza   di
          accordo, gli impianti e  gli  strumenti  di  cui  al  primo
          periodo possono  essere  installati  previa  autorizzazione
          delle  sede  territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro o, in alternativa, nel caso di  imprese  con  unita'
          produttive dislocate negli ambiti  di  competenza  di  piu'
          sedi territoriali,  della  sede  centrale  dell'Ispettorato
          nazionale del lavoro.  I  provvedimenti  di  cui  al  terzo
          periodo sono definitivi. 
              2. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli strumenti utilizzati dal  lavoratore  per  rendere  la
          prestazione lavorativa e agli  strumenti  di  registrazione
          degli accessi e delle presenze. 
              3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi  1  e  2
          sono utilizzabili a tutti i fini connessi  al  rapporto  di
          lavoro a condizione che sia  data  al  lavoratore  adeguata
          informazione delle modalita' d'uso  degli  strumenti  e  di
          effettuazione  dei  controlli  e  nel  rispetto  di  quanto
          disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  26   del   citato   decreto
          legislativo n. 151 del 2015, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  26.   (Dimissioni   volontarie   e   risoluzione
          consensuale). -  1.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui
          all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26  marzo
          2001, n. 151, e successive modificazioni, le  dimissioni  e
          la risoluzione consensuale  del  rapporto  di  lavoro  sono
          fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con  modalita'
          telematiche  su  appositi  moduli  resi   disponibili   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  attraverso
          il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e
          alla Direzione territoriale del lavoro  competente  con  le
          modalita' individuate  con  il  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3. 
              2. Entro sette giorni dalla data  di  trasmissione  del
          modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha  la  facolta'  di
          revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con  le
          medesime modalita'. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,  sono
          stabiliti i dati di identificazione del rapporto di  lavoro
          da cui si intende recedere o che si  intende  risolvere,  i
          dati  di  identificazione  del  datore  di  lavoro  e   del
          lavoratore,  le  modalita'  di  trasmissione  nonche'   gli
          standard  tecnici  atti  a  definire  la  data   certa   di
          trasmissione. 
              4. La trasmissione dei moduli di cui al  comma  1  puo'
          avvenire  anche  per  il  tramite  dei   patronati,   delle
          organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro,  delle
          sedi territoriali  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
          nonche'  degli  enti  bilaterali  e  delle  commissioni  di
          certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h),
          e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, il  datore  di
          lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e' punito  con
          la sanzione amministrativa da euro 5.000  ad  euro  30.000.
          L'accertamento  e  l'irrogazione  della  sanzione  sono  di
          competenza delle  Direzioni  territoriali  del  lavoro.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              6. All'attuazione del presente articolo si provvede con
          le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie   gia'
          disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              7. I commi da 1 a 4  non  sono  applicabili  al  lavoro
          domestico e nel caso in cui le dimissioni o la  risoluzione
          consensuale intervengono nelle  sedi  di  cui  all'articolo
          2113,  quarto  comma,  del  codice  civile  o  avanti  alle
          commissioni di certificazione di cui  all'articolo  76  del
          decreto legislativo n. 276 del 2003. 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo  trovano
          applicazione a far data dal sessantesimo giorno  successivo
          alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          3 e dalla medesima data sono  abrogati  i  commi  da  17  a
          23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo  non
          si applicano ai rapporti di lavoro  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione  (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni  del  presente
          decreto disciplinano  l'organizzazione  degli  uffici  e  i
          rapporti di lavoro  e  di  impiego  alle  dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche,  tenuto  conto  delle  autonomie
          locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
          nel  rispetto  dell'articolo   97,   comma   primo,   della
          Costituzione, al fine di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.».