Art. 5 
 
                 Dichiarazione integrativa a favore 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 2, i  commi  8  e  8-bis,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «8.  Salva  l'applicazione  delle   sanzioni   e   ferma   restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n.  472,  e  successive  modificazioni,  le  dichiarazioni  dei
redditi, dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  e  dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od
omissioni, compresi quelli che abbiano determinato  l'indicazione  di
un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore  o  di
un minore debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione, non oltre i termini  stabiliti  dall'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni. 
  8-bis.  L'eventuale  credito  derivante  dal  minor  debito  o  dal
maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui  al  comma  8
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione
oggetto di integrazione a favore  sia  presentata  oltre  il  termine
prescritto per  la  presentazione  della  dichiarazione  relativa  al
periodo  di  imposta  successivo,  il  credito  di  cui  al   periodo
precedente  puo'  essere  utilizzato  in  compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  per
eseguire il versamento di  debiti  maturati  a  partire  dal  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  presentata   la
dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione  relativa  al  periodo
d'imposta in  cui  e'  presentata  la  dichiarazione  integrativa  e'
indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito
risultante  dalla  dichiarazione  integrativa   nonche'   l'ammontare
eventualmente gia' utilizzato in compensazione.»; 
    b) nell'articolo 8: 
  1) nel comma 6, le parole «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis  e  9»
sono sostituite dalle parole «all'articolo 2, commi 7 e 9»; 
  2) sono aggiunti i seguenti commi: 
  «6-bis.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997,  n.  472,  e   successive   modificazioni,   le   dichiarazioni
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  possono  essere  integrate   per
correggere  errori  od  omissioni,  compresi   quelli   che   abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,
comunque, di un maggiore o di un minore debito  d'imposta  ovvero  di
una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva
dichiarazione  da  presentare,  secondo  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli  approvati  per
il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non  oltre  i
termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
  6-ter. L'eventuale credito derivante  dal  minore  debito  o  dalla
maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni  di  cui
al comma precedente presentate entro il  termine  prescritto  per  la
presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo  di  imposta
successivo puo' essere portato in detrazione in sede di  liquidazione
periodica  o  di  dichiarazione   annuale,   ovvero   utilizzato   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  n.
241 del 1997, ovvero, sempreche' ricorrano  per  l'anno  per  cui  e'
presentata  la  dichiarazione  integrativa   i   requisiti   di   cui
all'articolo 30  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso. 
  2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
son apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  nell'alinea  le  parole:  «degli  articoli  2,  comma  8»  sono
sostituite dalle parole: «degli articoli  2,  comma  8,  e  8,  comma
6-bis»; 
  b) nella lettera b) le  parole:  «agli  elementi»  sono  sostituite
dalle parole: «ai soli elementi».