Art. 5 
 
 
Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno  1992,  n.
                     306, in materia di confisca 
 
  1. All'articolo 12-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356,  dopo  la  parola:  «602,»  e'  inserita  la  seguente:
«603-bis,». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche  urgenti
          al nuovo codice di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
          contrasto  alla  criminalita'  mafiosa),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   1992,   n.   356,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992  -  Serie
          generale - n. 185, come modificato dalla presente legge: 
              «1. Nei casi di condanna o di applicazione  della  pena
          su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  realizzato
          allo scopo di commettere delitti  previsti  dagli  articoli
          473,  474,  517-ter  e  517-quater,  416-bis,   452-quater,
          452-octies,  primo  comma,  600,  600-bis,   primo   comma,
          600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente
          alla  condotta  di  produzione  o  commercio  di  materiale
          pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis,  629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'
          dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto  1992,  n.  356,  o  dall'art.   260   del   decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
          articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta  la  confisca  del
          denaro,  dei  beni  o  delle  altre  utilita'  di  cui   il
          condannato non puo' giustificare la provenienza e  di  cui,
          anche per interposta persona fisica  o  giuridica,  risulta
          essere titolare  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
          titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio   reddito,
          dichiarato ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla
          propria attivita' economica. Le disposizioni  indicate  nel
          periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
          di applicazione della pena su richiesta, a norma  dell'art.
          444 del codice di procedura penale, per taluno dei  delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordine costituzionale.».