Art. 5 
 
Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 
 
  1.  Al  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo: 
      1) dopo le parole: «416, realizzato allo  scopo  di  commettere
delitti previsti dagli articoli» sono  inserite  le  seguenti:  «453,
454, 455, 460, 461,»; 
      2)  dopo  le  parole:  «648-ter»  e'  inserita   la   seguente:
«648-ter.1»; 
      3) dopo le parole: «del codice penale, nonche'»  sono  inserite
le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55,
comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»; 
    b) all'articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo: 
      1) dopo le parole: «per finalita' di terrorismo» sono  inserite
le seguenti: «anche internazionale»; 
    c) all'articolo 12-sexies, comma 1, dopo il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi  delle  disposizioni  che
precedono e' ordinata in caso di condanna  o  di  applicazione  della
pena per i reati di  cui  agli  articoli  617-quinquies,  617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando  le  condotte  ivi
descritte riguardano tre o piu' sistemi.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 12-sexies del decreto - legge  8
          giugno 1992, n. 306, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca).  -
          1. Nei casi di condanna o di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell' art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  453,  454,
          455, 460, 461, realizzato allo scopo di commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473,  474,  517-ter  e  517-quater,
          416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis,
          primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter,  648-ter.1  del  codice  penale,
          nonche' dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo
          55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.
          231, dall'art. 12-quinquies, comma 1,  del  D.L.  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  7
          agosto 1992,  n.  356,  o  dall'articolo  260  del  decreto
          legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e   successive
          modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
          articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con D.P.R. 9 ottobre  1990,  n.  309,  e'  sempre
          disposta la confisca del denaro, dei  beni  o  delle  altre
          utilita' di cui il  condannato  non  puo'  giustificare  la
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,   risulta   essere   titolare   o    avere    la
          disponibilita' a qualsiasi titolo in valore  sproporzionato
          al proprio reddito, dichiarato ai fini  delle  imposte  sul
          reddito,   o   alla   propria   attivita'   economica.   Le
          disposizioni indicate nel periodo precedente  si  applicano
          anche in caso di condanna e di applicazione della  pena  su
          richiesta, a norma dell'art. 444 del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti commessi  per  finalita'  di
          terrorismo anche internazionale o di eversione  dell'ordine
          costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che
          precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
          della pena per i reati di cui agli articoli  617-quinquies,
          617-sexies,  635-bis,  635-ter,  635-quater,  635-quinquies
          quando le condotte ivi  descritte  riguardano  tre  o  piu'
          sistemi. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall' art. 416-bis del codice penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'articolo 295, secondo comma, del testo unico  approvato
          con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 
              2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325  del
          codice penale, si applicano le disposizioni degli  articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
              2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona. 
              2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter del codice penale, nonche'  dall'articolo
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
              3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  la
          gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma  dei
          commi 1  e  2  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni contenute nel D.L. 14  giugno  1989,  n.  230,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  1989,  n.
          282. Il giudice, con la sentenza di condanna o  con  quella
          prevista dall' art. 444, comma 2, del codice  di  procedura
          penale,  nomina  un  amministratore  con  il   compito   di
          provvedere   alla   custodia,    alla    conservazione    e
          all'amministrazione dei beni confiscati. 
              Non possono essere nominate amministratori  le  persone
          nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
              4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al custode delle cose predette. 
              4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione  e
          destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive
          modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
          previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'
          agli altri casi di sequestro e confisca  di  beni  adottati
          nei procedimenti relativi ai delitti  di  cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, del codice di procedura  penale.  In  tali
          casi    l'Agenzia    coadiuva    l'autorita'    giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
          sino al provvedimento conclusivo  dell'udienza  preliminare
          e, successivamente a tale provvedimento, amministra i  beni
          medesimi secondo le modalita' previste dal  citato  decreto
          legislativo n. 159  del  2011.  Restano  comunque  salvi  i
          diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni  e
          al risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».